di Lucia Izzo - Alle sanzioni amministrative per violazioni previste dal Codice della Strada si applica la maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo nel pagamento della sanzione dovuta ai sensi dell'art. 27 della legge n. 689/81. Legittime, pertanto, l'iscrizione a ruolo e la cartella esattoriale per un importo comprensivo anche dell'aumento della sanzione aggiuntiva.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nell'ordinanza n. 17901/2018 (sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso proposto dal Comune contro un automobilista a cui era stato elevato un verbale per violazione del Codice della Strada.
Il trasgressore, tuttavia, aveva proposto opposizione avverso la cartella esattoriale e, a seguito dell'accoglimento dell'istanza, questa veniva annullata per illegittima applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 27 della L. n. 689/81. Decisione confermata anche dal Tribunale in sede d'appello.
In Cassazione, il Comune ritiene che il giudice a quo abbia erroneamente applicato e interpretato la disposizione di cui all'art. 203, comma 2, C.d.S. la quale si riferirebbe esclusivamente alla formazione del titolo esecutivo e alla determinazione della "sanzione principale" per cui procedere alla riscossione.
Sicchè, secondo l'amministrazione ricorrente, la corretta interpretazione della norma non autorizzerebbe a ritenere inapplicabile l'art. 27, comma 6, della L. n. 689/81 che stabilisce: "Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore".
Multe: ok alla maggiorazione del 10% in caso di ritardo nel pagamento
Doglianze che gli Ermellini ritengono fondate posto che recenti sentenze della Cassazione (cfr. nn. 1884/2016 e 21259/2016) hanno superato il contrasto giurisprudenziale in materia ritenendo applicabile la maggiorazione dell'art. 27 della legge n. 689/1981.
Ciò anche in considerazione della natura a essa riconosciuta dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 308/1999 secondo cui la maggiorazione per ritardo prevista dall'art. 27 cit. a carico dell'autore dell'illecito amministrativo, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria, ha funzione non già risarcitoria o corrispettiva, bensì di sanzione aggiuntiva nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale.
Nel ritenere che quest'ultimo indirizzo interpretativo vada confermato, gli Ermellini accorgono il ricorso del Comune e affermano il seguente principio di diritto: "In materia di sanzioni amministrative per violazioni previste dal codice della strada va applicata la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 689/81, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le spese del procedimento, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva".
Cass., II civ., ord. 17901/2018• Foto: 123rf.com