La Cassazione conferma l'applicazione della maggiorazione del 10% per ogni semestre di pagamento di ritardo nel pagamento della multa per violazione al Cds avente natura di sanzione aggiuntiva nascente dal momento in cui diventa esigibile quella principale

di Lucia Izzo - Alle sanzioni amministrative per violazioni previste dal Codice della Strada si applica la maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo nel pagamento della sanzione dovuta ai sensi dell'art. 27 della legge n. 689/81. Legittime, pertanto, l'iscrizione a ruolo e la cartella esattoriale per un importo comprensivo anche dell'aumento della sanzione aggiuntiva.


Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nell'ordinanza n. 17901/2018 (sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso proposto dal Comune contro un automobilista a cui era stato elevato un verbale per violazione del Codice della Strada.


Il trasgressore, tuttavia, aveva proposto opposizione avverso la cartella esattoriale e, a seguito dell'accoglimento dell'istanza, questa veniva annullata per illegittima applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 27 della L. n. 689/81. Decisione confermata anche dal Tribunale in sede d'appello.


In Cassazione, il Comune ritiene che il giudice a quo abbia erroneamente applicato e interpretato la disposizione di cui all'art. 203, comma 2, C.d.S. la quale si riferirebbe esclusivamente alla formazione del titolo esecutivo e alla determinazione della "sanzione principale" per cui procedere alla riscossione.


Sicchè, secondo l'amministrazione ricorrente, la corretta interpretazione della norma non autorizzerebbe a ritenere inapplicabile l'art. 27, comma 6, della L. n. 689/81 che stabilisce: "Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore".

Multe: ok alla maggiorazione del 10% in caso di ritardo nel pagamento

Doglianze che gli Ermellini ritengono fondate posto che recenti sentenze della Cassazione (cfr. nn. 1884/2016 e 21259/2016) hanno superato il contrasto giurisprudenziale in materia ritenendo applicabile la maggiorazione dell'art. 27 della legge n. 689/1981.


Ciò anche in considerazione della natura a essa riconosciuta dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 308/1999 secondo cui la maggiorazione per ritardo prevista dall'art. 27 cit. a carico dell'autore dell'illecito amministrativo, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria, ha funzione non già risarcitoria o corrispettiva, bensì di sanzione aggiuntiva nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale.


Nel ritenere che quest'ultimo indirizzo interpretativo vada confermato, gli Ermellini accorgono il ricorso del Comune e affermano il seguente principio di diritto: "In materia di sanzioni amministrative per violazioni previste dal codice della strada va applicata la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 689/81, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le spese del procedimento, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva".

Cass., II civ., ord. 17901/2018

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