Per la Cassazione resta salva la possibilità per il coniuge richiedente di dimostrare che la convivenza non influisce in melius sulle sue condizioni economiche

di Lucia Izzo - In tema di separazione, non ha più diritto all'assegno di mantenimento il coniuge separato che instaura un'altra stabile convivenza. Il coniuge richiedente l'assegno, tuttavia, potrà dimostrare che la convivenza non influisce "in melius" sulle proprie condizioni economiche, risultando i suoi redditi complessivamente inadeguati a garantirgli la conservazione del tenore di vita coniugale.


Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nella sentenza n. 16982/2018 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso di un uomo che, in prime cure, era stato condannato a versare alla moglie un cospicuo assegno di mantenimento, stante la considerevole differenza reddituale tra i coniugi.


Decisione confermata dalla Corte d'appello anche nella parte in cui addebitava la separazione all'uomo per aver questi abbandonato la casa coniugale. Ciononostante, in Cassazione l'uomo critica la decisione per aver ritenuto non provata la relazione extraconiugale della moglie con un altro uomo, da cui sarebbe nata anche una bambina, che avrebbe potuto giustificare la riduzione o eliminazione dell'assegno.


In particolare, l'uomo lamenta non sia stato ammesso il capitolo di prova, pertinente e specifico, volto a dimostrare la convivenza stabile e continuativa della ex con il nuovo compagno nella stessa casa coniugale.


Accogliendo il ricorso, gli Ermellini sottolineano l'importanza della questione riguardante l'incidenza della convivenza intrattenuta dal coniuge separato sull'attribuzione e quantificazione del mantenimento a suo favore.

In particolare, i giudici ritengono di condividere il principio secondo cui l'instaurazione da parte del coniuge di una nuova famiglia, ancorché di fatto, fa venire meno definitivamente ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno a carico dell'altro coniuge, rescindendo ogni connessione con il modello di vita caratterizzante la pregressa fase di convivenza matrimoniale.

Il relativo diritto rimane definitivamente escluso, essendo la formazione di una famiglia di fatto costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell' individuo espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole (Cass. n. 2466/2016, n. 6855/2015).

Separazione: le sorti del mantenimento se l'ex beneficiario instaura una nuova convivenza

Tuttavia, si tratta di un principio enunciato in tema di assegno divorzile che va interpretato diversamente in materia di separazione poiché quest'ultima presuppone la permanenza del vincolo coniugale e l'attualità del dovere di assistenza materiale, realizzandosi solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione.

La decisione di intraprendere una nuova convivenza è, quindi, assunta da una persona che è ancora coniugata, in una fase delicata e temporanea della vita che potrebbe ancora sfociare nella riconciliazione dei coniugi, quindi non sempre è espressione di una compiuta scelta esistenziale implicante una reale progettualità di vita, qual è quella propria della convivenza con altra persona, la quale fa sorgere obblighi di "reciproca assistenza morale e materiale " (v. art. 1, comma 36, della legge n. 76 del 2017).

L'assegno di mantenimento deve essere idoneo ad assicurare al coniuge separato tendenzialmente un tenore di vita analogo a quello che egli aveva prima della separazione (Cass. n. 12196/2017) e tuttavia esso è dovuto "sempre che il coniuge richiedente non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione", dovendo l'assegno essere pur sempre "necessario al suo mantenimento".

Ciò induce a ritenere che il diritto all'assegno di mantenimento possa essere negato o eliminato se il coniuge debitore dimostri che l'altro coniuge abbia instaurato una convivenza more uxorio con altra persona che assuma i caratteri della stabilità, continuatività ed effettiva progettualità di vita, presumendosi in tal caso che le disponibilità economiche di ciascun convivente siano messe in comune nell'interesse del nuovo nucleo familiare.

Resta ferma, tuttavia, la facoltà del coniuge richiedente l'assegno di allegare e dimostrare che quella convivenza non influisca in melius sulle proprie condizioni economiche, restando i suoi redditi complessivamente "inadeguati" a fargli conservare tendenzialmente il tenore di vita coniugale.

Cass., I civ., sent. n. 16982/2018

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