Il Tribunale di Monza (sentenza 2 giugno 2002) ha stabilito che deve considerarsi valida la clausola inserita in un atto di transazione con la quale si limiti l'efficacia dell'atto stesso ai soli rapporti tra le parti con esclusione, per gli altri condebitori, di potersene avvalere.
Il Tribunale di Monza (sentenza 2 giugno 2002) ha stabilito che deve considerarsi valida la clausola inserita in un atto di transazione con la quale si limiti l'efficacia dell'atto alle parti
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