Il Ministero delle finanze ha comunicato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che il saggio d'interesse applicabile per i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, al netto della maggiorazione ivi prevista (7 o 9 punti percentuali), è pari al 2,01% per il semestre 1° luglio - 31 dicembre 2004. Ciò significa che il saggio di interesse a favore del creditore nei casi di ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali sarà del 9,01%. Ricordiamo che il decreto (e pertanto la disciplina sugli interessi di mora) è applicabile ai contratti stipulati successivamente all'8 agosto 2002. Il tasso per il semestre 1° gennaio - 30 giugno 2004 è stato del 2,02%. (Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comunicato Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2004, n.159).
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Scuola: trattenimento in servizio legato alla speranza di vita
- Ingiusta detenzione: niente indennizzo con remissione di querela
- Casa del portiere: come si calcola l'indennizzo al condomino
- Reati tributari: il pagamento del debito può evitare la condanna
- Responsabilità del commercialista: cosa deve provare il cliente



