L'evidente diversità strutturale e funzionale, sussistente tra l'erogazione indennitaria effettuata dall'INAIL ex art. 13 D.Lgs. 38/2000 ed il risarcimento del danno biologico, consente di escludere che le somme versate dall'Istituto a titolo indennitario possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo all'infortunato, laddove l'applicazione delle usuali tabelle di liquidazione del danno biologico portino a ritenere sussistente un danno "differenziale" ulteriore rispetto all'ammontare liquidato dall' Istituto. E' quanto stabilito dalla Sezione IV civile del Tribunale di Monza nella sentenza n. 1828 depositata il 16 giugno 2005. (Si ringrazia l'Avv. Barbara Masserelli, segretario della Camera Civile di Monza)
Tribunale Monza, sez. IV, sentenza 16 giugno 2005 n° 1828
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Patrocinio a spese dello Stato e riduzione compenso difensore irreperibile
- Patto di non concorrenza, corsi di formazione e tutela della professionalità del lavoratore
- Condominio: le spese straordinarie spettano al nudo proprietario
- Dl Giustizia 2026: nuovo esame avvocati
- Società in house enti locali: la pronuncia della Consulta





