Dall'ammontare del danno biologico da corrispondere va detratto solo il valore capitale della quota di rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico stesso

di Valeria Zeppilli - Anche nei casi di infortunio sul lavoro in cui opera la copertura assicurativa dell'Inail, il datore di lavoro può essere chiamato a rispondere del danno biologico cd. differenziale.

Infatti, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo numero 38/2000 le prestazioni erogate dal predetto istituto non possono essere a priori considerate integralmente satisfattive del diritto del lavoratore infortunato o ammalato al risarcimento del danno: in capo al datore di lavoro grava comunque l'onere di risarcire i danni complementari o differenziali.

Liquidazione del danno differenziale

Sulla particolare questione la Corte di cassazione è intervenuta con la recente sentenza numero 27669/2017 del 21 novembre (qui sotto allegata), precisando che ai fini della liquidazione del danno differenziale occorre procedere a un computo per poste omogenee e, quindi, detrarre dall'ammontare complessivo del danno biologico da corrispondere non l'intera rendita ma esclusivamente il valore capitale della quota di rendita costituita dall'Inail che, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo numero 38/2000, è destinata a ristorare il danno biologico stesso.

Va, in altre parole, esclusa dal computo la quota di rendita che è rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica del lavoratore, con la quale si è indennizzato il danno patrimoniale.

Accertamento del danno differenziale

Nella medesima pronuncia, i giudici hanno chiarito anche che ai fini dell'accertamento del danno differenziale basta che il lavoratore deduca in fatto delle circostanze che possono integrare gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio. A tal fine, come sancito dalla Corte già con le sentenze numero 74/1981 e numero 1579/2000, anche la violazione delle regole di cui all'articolo 2087 del codice civile, trattandosi di norma di cautela avente carattere generale, rappresenta una condotta idonea a concretare la responsabilità penale.

Ciò fatto, passa in capo al giudice il compito di procedere alla qualificazione giuridica dei fatti e di accertare autonomamente e in via incidentale la sussistenza effettiva del reato, sussumendo i fatti stessi nell'alveo della fattispecie penalistica.

Corte di cassazione testo sentenza numero 27669/2017
Vedi anche:
Calcolo del danno biologico | Guida sul Danno Biologico | Articoli sul danno biologico
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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