- Ricerca telematica dei beni del debitore
- Dall'istanza all'accesso nelle banchi dati
- Pignoramento: esiti possibili
- Il pignoramento dei crediti e dei beni nella disponibilità di terzi
Ricerca telematica dei beni del debitore
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La ricerca telematica dei beni del debitore è stata introdotta dal D.l. n. 172 del 12.09.2014, convertito nella legge n. 162 del 10.11.2014. Questo strumento tutela ancora di più il creditore, rispetto al passato, perché lo facilita nella individuazione dei beni pignorabili del debitore per soddisfare le sue ragioni creditorie.
Dall'istanza all'accesso nelle banchi dati
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Il creditore in possesso di un titolo esecutivo relativo a un credito certo, liquido ed esigibile, per avviare la procedura esecutiva nei confronti del debitore, può presentare al Presidente del Tribunale, un'istanza con cui chiede che venga disposta una ricerca telematica al fine d'individuare i beni da pignorare. L'istanza, che deve contenere deve contenere l'indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata e il numero di fax del difensore, deve essere presentata entro il termine di 90 giorni dalla notifica del precetto, a meno che non vi sia pericolo di ritardo. In questo caso la ricerca telematica può essere autorizzata anche prima della notifica del precetto.
Accolta l'istanza da parte del presidente del Tribunale, l'Ufficiale Giudiziario viene autorizzato ad accedere: "mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti."
Concluse le operazioni di ricerca l'Ufficiale Giudiziario redige un unico processo verbale in cui deve indicare tutte le banche dati interrogate i relativi risultati di ricerca.
Pignoramento: esiti possibili
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A questo punto l'Ufficiale Giudiziario, se ha rintraccio nel territorio di sua competenza i beni del debitore nei luoghi di proprietà di quest'ultimo, vi accede e procede al pignoramento. Se invece i beni del debitore si trovano in altro luogo, il creditore dovrà chiedere all'Ufficiale Giudiziario del posto in cui sono stati rinvenuti, munito della copia autentica del verbale da cui risultano gli esiti delle ricerche telematiche, di procedere al pignoramento.
L'Ufficiale Giudiziario, se non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati, intima al debitore d'indicare, entro il termine di 15 giorni, il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita dall'art 388 c.p.
Il pignoramento dei crediti e dei beni nella disponibilità di terzi
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L'Ufficiale Giudiziario che, tramite l'accesso ai luoghi del debitore, individua crediti o cose che si trovano nella disponibilità di terzi, notifica d'ufficio, anche a mezzo fax, al debitore e al terzo (a quest'ultimo per estratto) il verbale contenente:
- l'indicazione del credito per cui si procede;
- il titolo esecutivo;
- il precetto;
- la PEC del difensore del creditore;
- il domicilio eletto dal creditore o la sua residenza;
- l'invito al debitore "ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice";
- l'avvertimento che il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione nei termini di cui all'art. 492 c.p.c;
- l'avvertimento che l'opposizione è consentita prima della vendita e dell'assegnazione, a pena d' inammissibilità, tranne in casi particolari previsti dall'art 492 c.p.c;
- l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute nei limiti stabiliti dall'art. 546 c.p.c.