Per la Cassazione, avvalersi di collaboratori terzi è sintomatico dell'esistenza di un'autonoma organizzazione, che è presupposto impositivo ai fini IRAP

di Annamaria Villafrate - Nel momento in cui l'avvocato corrisponde compensi a terzi professionisti perché si avvale della loro collaborazione, deve fornire adeguata documentazione per escludere la rilevanza di questi voci, sintomatiche della presenza di un'organizzazione autonoma, che è il presupposto impositivo dell'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive).

La vicenda processuale

Il ricorrente impugna nanti la Corte di Cassazione la sentenza di secondo grado relativo a una cartella di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate per recuperare IRAP, IRPEF e IVA su controllo automatizzato del modello Unico 2009. Con il quarto motivo di ricorso in particolare denuncia vizio ex- art. 360 n. 5 c.p.c., per aver il giudice di secondo grado ritenuto sussistente l'autonoma organizzazione quale presupposto impositivo dell'IRAP.

Quando sussiste l'autonoma organizzazione ai fini IRAP?

Come hanno avuto modo di precisare le SU sentenza n. 9451/2016:"con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione, previsto dall'art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente;

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione,

- oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive".

Cassazione: i compensi a terzi devono essere documentati

La Cassazione, con ordinanza n. 12654/2018 dichiara il quarto motivo inammissibile in quanto: "il giudice d'appello ha desunto l'esistenza di un'autonoma organizzazione nello studio legale del ricorrente dall'elevato importo dei compensi a terzi professionisti (€ 86.000,00), compensi per lavoro dipendente (€ 16.577,00) e spese ulteriori (C 122.479,00); in particolare, il giudice d'appello ha evidenziato come il contribuente abbia attribuito le rilevanti spese per compensi a terzi professionisti «del tutto genericamente ad esempio a domiciliazioni, senza peraltro offrirne alcun riscontro documentale», e come difettasse la prova finanche della destinazione delle spese per lavoro dipendente, solo «presumibilmente ascrivibili ai compensi elargiti alla propria segretaria»; incontestabile sotto il profilo fattuale per la preclusione da doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (Cass. 5528/2014;Cass. 26774/2016), questa ratio decidendi non è stata specificamente impugnata, nonostante l'impiego non occasionale di lavoro altrui oltre la soglia dell'unico collaboratore esecutivo rappresenti un indice tipico di sussistenza dell'autonoma organizzazione quale presupposto impositivo dell'IRAP (Cass. SU 9451/2016)."

Cassazione Civile ordinanza n. 12654-2018

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