La Cassazione (Sent. n. 852/2006) ha stabilito che nel discorso relativo al risarcimento del danno da parte del lavoratore, occorre distinguere
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. n. 852/2006) ha stabilito che nel discorso relativo al risarcimento del danno da parte del lavoratore, occorre distinguere "tra il danno da mancata promozione da quello di perdita di chance, nel primo caso, il lavoratore, che agisca per risarcimento del danno, deve provare sia l'illegittimità della procedura concorsuale sia che, in caso di legittimo espletamento, sarebbe stato certamente incluso nell'elenco dei promossi; nel secondo caso - sul presupposto della irrimediabile perdita di chance in ragione dell'irripetibilità della procedura con le stesse modalità e gli stessi partecipanti di quella ritenuta illegittima - si fa valere il danno associato alla perdita di una probabilità non trascurabile di conseguire il risultato utile". I Giudici del Palazzaccio hanno poi aggiunto che, ne consegue che "mentre il danno da mancata promozione può trovare un ristoro corrispondente in pieno con la perdita dei vantaggi connessi alla superiore qualifica (non solo di natura economica, ma anche normativa), il danno da perdita di chance
può solo commisurarsi, ma non identificarsi, nella perdita di quei vantaggi, in ragione del grado di probabilità - esistente al momento della legittima esclusione - di conseguire la promozione".
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