Dietrofront del Ministero dell'Interno in attesa del parere del Consiglio di Stato sulla prassi di utilizzare la targa prova anche su veicoli già immatricolati

di Lucia Izzo - Niente multe, per il momento, per la targa prova applicata su veicoli già immatricolati, ma senza copertura assicurativa o con irregolarità formali, ad esempio la mancata revisione periodica. Bisognerà attendere un parere del Consiglio di Stato vista la divergenza interpretativa sul punto rilevata tra i dicasteri.

Lo ha chiarito il Ministero dell'Interno con la circolare n. 300/a/4341/18/105/20/3 del 30 maggio 2018 (sotto allegata) avente ad oggetto proprio l'utilizzo della tarda "prova" su veicoli già immatricolati che concessionarie d'auto o meccanici utilizzano per esigenze di prova tecnica o legate alla vendita.

Targa prova su veicoli privi di assicurazione

Sul tema, la Direzione ministeriale aveva già ritenuto che la prassi di utilizzare la predetta targa su veicoli non immatricolati non corrispondesse alle finalità del dettato normativo che, secondo la previsione dell'art. 98 C.d.S., come modificato ed integrato dal D.P.R. 474/2001, doveva essere solo quella di consentire la circolazione di prova a veicoli non immatricolati, sprovvisti, perciò, di una propria targa di riconoscimento e di documenti di circolazione.

Nel suo precedente parere rilasciato alla Prefettura di Arezzo e datato 30 marzo 2018 (richiamato dalla circolare stessa), il dicastero ha rammentato come l'art. 1 del menzionato D.P.R. abbia abrogato i commi 1 e 2 dell'art. 98 del C.d.S., ridisegnando così la disciplina del rilascio della targa prova.

È stato previsto che, per una serie di soggetti tassativamente indicati, non sussiste l'obbligo di munire della carta circolazione i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, qualora questi siano autorizzati alla circolazione di prova.

Tuttavia, il Ministero ha chiarito che ciò non implica affatto che il titolo autorizzativo in esame (targa prova) possa anche servire per la circolazione di veicoli immatricolati non revisionati, privi di assicurazione RCA o quant'altro. Un problema soprattutto per alcuni soggetti che possono richiedere e ottenere l'autorizzazione alla circolazione di prova, inclusi anche gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione.

La questione ha assunto particolare rilievo dopo la decisione della Corte di Cassazione, Sezione VI, Civile, che, con la sentenza n. 26074/2013, ha ribadito il principio secondo il quale un veicolo non sottoposto alla prescritta revisione non può circolare anche se espone temporaneamente la targa prova.

Targhe prova: sanzioni momentaneamente bloccate

Sulla materia, tuttavia, ha assunto una diversa posizione il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che si è mostrato possibilista nel riconoscere l'utilizzabilità della targa prova anche su veicoli immatricolati, la questione è stata oggetto di analisi congiunta tra i due Dicasteri interessati trovando trovato un costruttivo confronto nell'ambito del tavolo tecnico istituito presso il MIT.

Si è così ritenuto necessario sottoporre la problematica al parere del Consiglio di Stato per valutare la legittimità della prassi sopraindicata.

Pertanto, nelle more di tale parere, stante la citata divergenza interpretativa e allo scopo di evitare effetti pregiudizievoli per l'attività economica degli operatori del settore, la circolare stabilisce che, per il momento, gli organi preposti al controllo debbano evitare ogni azione sanzionatoria nei confronti di chi opera secondo la prassi consolidata che consentiva l'utilizzazione di targhe prova anche su veicoli già immatricolati, ma sprovvisti di copertura assicurativa.

Resta, naturalmente, necessario il rigoroso rispetto delle disposizioni in materia e, in particolare, di quelle dell'art. 98 C.d.S. come modificato e integrato dal DPR 474/2001, facendosi salva la possibilità di fornire ulteriori indicazioni in merito appena sarà acquisito il citato parere del Consiglio di Stato.

Ministero dell'Interno - Circolare 30 maggio 2018

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