A seguito dell'entrata in vigore del decreto sicurezza, ai residenti in Italia da più di 60 giorni è fatto divieto di circolare con targa estera

di Valeria Zeppilli - Il decreto sicurezza 2018, nel testo modificato dalla legge di conversione, ha introdotto nel nostro ordinamento dei limiti all'utilizzo delle targhe estere, mediante la modifica del codice della strada.

Sostanzialmente si prevede che chi risiede in Italia da più di 60 giorni non può più circolare con un mezzo immatricolato in uno Stato estero e quindi con targa straniera, anche se appartenente all'Unione Europea.

Vediamo quindi cosa prevede la nuova normativa sulle targhe estere:

Divieto di circolare con targhe estere

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A prevedere il divieto di circolare con targhe estere per i residenti nel nostro paese è, in particolare, il nuovo comma 1-bis dell'articolo 93 del codice della strada che stabilisce che "è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero".

Targhe estere: le sanzioni

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Chi viola le nuove previsioni e circola in Italia con una targa estera senza rispettare i limiti oggi in vigore va incontro a una sanzione di importo compreso tra 712 e 2.848 euro. Ma non solo: fino a che il veicolo non è immatricolato con targa italiana o espatriato, è disposto anche il ritiro della carta di circolazione. Se poi entro 180 giorni non si provvede alla regolarizzazione, il veicolo viene confiscato.

Eccezioni

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La nuova disciplina sulle targhe estere non riguarda gli italiani iscritti all'Aire.

Questi, infatti, sono considerati a tutti gli effetti residenti all'estero.

Alla disciplina sulle targhe estere sono anche sottratti:

  • i veicoli concessi in leasing o in locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro Stato UE o appartenente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o un'altra sede effettiva
  • i veicoli concessi in comodato
    a un soggetto che risiede in Italia e che è legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato UE o appartenente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o un'altra sede effettiva.

In tali ipotesi è sufficiente che a bordo del veicolo sia custodito un documento dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Deve essere sottoscritto dall'intestatario e deve recare data certa.

Se manca, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente.

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Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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