La responsabilità del proprietario della location per la variazione della struttura prima della data della cerimonia nuziale
Avv. Corrado C. Manni - Sulla scorta di una interpretazione rigorosa della normativa civilistica in materia di adempimento contrattuale, è da affermare che costituisce grave inadempimento la condotta del proprietario o gestore della location che, dopo la pattuizione del contratto avente ad oggetto il party di matrimonio, muti una parte sostanziale della struttura senza darne avviso ai promessi coniugi.

La responsabilità del proprietario della location

Costituisce, infatti, diritto dei promessi sposi recedere ad nutum dal contratto, a maggior ragione allorquando sia stata corrisposta una caparra sul prezzo finale, ovvero chiedere la risoluzione del contratto sottoscritto per inadempimento.

Quanto esposto, de iure condendo, si fonda sul presupposto che tra le parti siano sorte obbligazioni da contratto (ex art. 1218 c.c.) in base alle quali il proprietario o gestore della struttura si sia impegnato ad assicurare ai futuri sposi un ambiente idoneo e conforme a quanto previsto dall'accordo sottoscritto, nonché confacente alle esigenze espresse dai soggetti stipulanti.

A norma dell'art. 1325 c.c., come noto, tra gli elementi essenziali del contratto rientra, infatti, l'oggetto dello stesso, inteso quale fondamento costituivo su cui si erige l'accordo delle parti e la volontà espressa dai sottoscriventi.

La modifica di un elemento strutturale del contratto, se adottata in maniera inopinata da una sola delle parti stipulanti senza il consenso dell'altra, determina, infatti, la responsabilità della parte contrattualmente infedele.

La variazione strutturale, pertanto, comporta una modifica mediata del contratto sottoscritto, avendo mutato un elemento fondamentale dello stesso.

Sul punto è ancora da precisare che il comportamento del gestore della location che ne abbia mutato una parte sostanziale senza preavviso, sia contrario a buona fede contrattuale.

In ordine alla buona fede contrattuale le parti, infatti, sono tenute non solo ad eseguire ciò che è previsto dall'accordo, ma anche a tenere comportamenti imposti in via integrativa dalla legge, dagli usi e dall'equità, nonché tutte quelle condotte che, secondo correttezza e ordinaria diligenza, sono necessarie per preservare l'utilità e l'interesse dell'altra parte contrattuale. Ebbene, una variazione inopinata della location, può di sicuro essere tale da determinare una diminuzione notevole, se non un soppressione totale degli interessi della parte contrattualmente fedele.

A norma delle disposizioni civilistiche in materia, l'inesatto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto, come avvenuto nel caso in esame, comporta la risoluzione contrattuale, oltre al risarcimento dei danni subiti dalla parte contrattualmente fedele (art. 1453 c.c.).

Ancora sul punto si rilevano le diramazioni di responsabilità extracontrattuale della condotta della parte contrattualmente infedele, scaturenti dalla violazione degli obblighi di protezione che tipicamente ricadono sui professionisti del settore e che sono rivolti a tutelare il benessere psichico dei clienti/contraenti che si affidano all'organizzazione di un evento di tale importanza.

Da ciò deriva l'obbligo di tutela degli interessi personali e relazionali legati all'organizzazione dell'evento di cui i professionisti sono affidatari, in quanto rivestono una posizione di garanzia a tutela della incolumità degli interessi che gli sono stati affidati.

Sugli stessi grava, infatti, anche l'obbligo del neminem laedere, inteso come impegno/dovere di non arrecare danni alla altrui sfera giuridica ex artt. 2043 e 2051 c.c., oltre a soddisfare gli interessi sottesi al contratto.

Sul danno risarcibile

Da quanto esposto appare evidente la sussistenza del diritto dei promessi sposi ad ottenere il risarcimento dei danni patiti, in primis quale conseguenza immediata e diretta dell'eventuale risoluzione contrattuale, in applicazione del combinato disposto degli artt. 1218 e 1453 c.c..

Il danno subito, inoltre, è anche legato ai contraccolpi della condotta del responsabile sulla sfera psico-affettiva dei coniugi, derivante dall'insoddisfazione, rabbia e abbattimento di chi ha subito l'inadempimento.

In casi simili l'accento deve essere posto sulla privazione per gli sposi di ripetere l'archetipo perfetto di un giorno indimenticabile come quello delle nozze.

Il danno subito è, infatti, da rilevarsi anche in riferimento al profilo non-patrimoniale dello stesso, inteso quale danno subito dai promessi sposi (art. 1453, nonché art. 2059 c.c.), in ordine alla perdita di quell'occasione irripetibile rappresentata dal giorno delle nozze e quale lesione del diritto a goderne pienamente in ottemperanza a quanto desiderato.

Tali danni debbono ritenersi prevedibili (artt. 1223 e 1225 c.c.), in quanto specificamente sanciti dal contratto ed ampiamente ipotizzabili, soprattutto da professionisti del settori, quali si presumono essere i gestori di una struttura/location adibita ad eventi e cerimonie.

Anche sul versante extracontrattuale la tutela risarcitoria deriva dall'apertura, sancita dall'ormai pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, dell'art. 2 Cost., ad un processo evolutivo, volto a tutelare gli interessi che emergono nella realtà sociale ed attinenti a diritto inviolabili della persona umana (Cfr. Cass. SS.UU. n. 26972/2008 e succ. conf. in applicazione della tutela ex art. 2043 e 2059).

Dunque, il danno da risarcire è diretta conseguenza della prestazione dovuta e non effettuata, od almeno effettuata solo parzialmente dalla parte contrattualmente infedele.

Resta da menzionare la risarcibilità del danno di immagine dei futuri coniugi con i soggetti già invitati alle nozze, nonché la lesione del rapporto di serenità e benessere di coppia (arg. ex art. 2 Cost. e art. 20143 c.c.).

Avv. Corrado C. Manni

Studio Legale Bove Manni

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