Per la Cassazione, ai fini della trascrizione del matrimonio celebrato in pericolo di vita, dovrà essere accertato il pieno consenso

Avv. Laura Corona - La vicenda trae origine da un matrimonio contratto in 'pericolo di vita' presso la cappella dell'ospedale e dalla successiva morte dello sposo. La neo-sposa aveva quindi richiesto da sola la trascrizione del matrimonio; trascrizione dapprima rifiutata dall'Ufficiale di stato civile ma poi effettuata su ordine del Tribunale. A ciò si opponeva il fratello dello sposo deceduto chiedendone l'annullamento.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 5894/2018 (sotto allegata), ha stabilito che nell'ipotesi, come quella in esame, di trascrizione del matrimonio concordatario effettuata dall'Ufficiale di stato civile su ordine del Tribunale adito con ricorso di uno solo degli sposi in sede di procedimento camerale ai sensi degli artt. 95 e 96 del dpr n.396/2000, il soggetto che si ritenga leso da tale trascrizione, possa agire con l'azione ordinaria di cognizione di cui all'art.16 della legge n.847/1929, volta all'accertamento della nullità della trascrizione stessa allorché assuma che questa sia avvenuta in mancanza di un consenso integro, espresso o tacito del coniuge defunto, da accertare con riguardo al momento in cui fu formulata la richiesta di trascrizione del matrimonio all'Ufficiale di stato civile.

Ciò comporta che dovranno essere fatti degli accertamenti con riguardo all'esistenza, integrità e pienezza del consenso del nubente defunto alla trascrizione, sussistente al momento e con riguardo alla richiesta unilaterale del coniuge mediante la prova di dichiarazioni del medesimo tali da esprimere in modo serio e univoco la consapevolezza e la non opposizione dello stesso agli effetti civili del matrimonio religioso.

Cassazione sentenza n. 5894/2018

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