Per la Cassazione la prolungata convivenza, oltre tre anni con nascita di una figlia, impedisce la delibazione della sentenza dei giudici ecclesiastici nella Repubblica Italiana

di Lucia Izzo - L'omosessualità del marito viene a galla a dopo le nozze, a seguito di una prolungata convivenza (14 anni) durante la quale la coppia ha messo al mondo anche una bambina. Tutte circostanze che impediscono la delibazione della sentenza dei giudici ecclesiastici che hanno deciso per la nullità del matrimonio.


Tanto ha deciso la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 11808/2018 (qui sotto allegata) pronunciatasi sul ricorso di una donna contro la sentenza della Corte d'Appello che, accogliendo l'opposizione del marito, aveva rigettato la sua domanda.


Nel dettaglio, la signora puntava a ottenere dal giudice la declaratoria di efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale e confermata dalla Sacra Rota stante l'incapacità del marito, in quanto omosessuale, "ad assumere gli oneri e gli obblighi del matrimonio".

Omosessualità scoperta dopo il matrimonio? Niente annullamento se c'è lunga convivenza

Per gli Ermellini, tuttavia, ciò non è sufficiente alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario: ragione ostativa alla dichiarazione di efficacia di tale provvedimento nella Repubblica Italiana, è la prolungata convivenza dei coniugi successivamente alla celebrazione del matrimonio.


La conclusione della Corte d'Appello, dunque, è conforme all'indirizzo giurisprudenziale prevalente in materia secondo cui la prolungata convivenza esprime una volontà di accettazione del rapporto che ne è seguito, con cui è incompatibile, dunque, l'esercizio della facoltà di rimetterlo in discussione altrimenti riconosciuta dalla legge.


Le Sezioni Unite, che nel 2014 sono state chiamate a dirimere un contrasto giurisprudenziale sul punto, hanno stabilito che la convivenza "come coniugi", quale elemento essenziale del "matrimonio-rapporto", ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di "ordine pubblico italiano", la cui inderogabile tutela trova fondamento nei principi supremi di sovranità e di laicità dello Stato, preclusiva alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del "matrimonio-atto".


Nell'accogliere l'opposizione del marito alla richiesta delibazione avanzata dalla moglie, la Corte d'Appello ha accertato, sulla base del materiale probatorio in atti, che la convivenza dei coniugi si era protratta per 14 anni: nei primi 6/7 si era realizzata "una condotta oggettiva coerente con l'unione coniugale" tanto che la coppia aveva deciso di comune accordo di avere una figlia e, solo dopo la nascita di quest'ultima, era venuta alla luce la "disinclinazione eterosessuale" del marito.


Non essendo possibile in sede di legittimità effettuare una differente valutazione del materiale probatorio o un diverso accertamento di fatto, e non offrendo la ricorrente elementi per mutare l'orientamento giurisprudenziale prevalente, il ricorso è dichiarato inammissibile.

Cass., VI civ., ord. n. 11808/2018

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