Rinviata alla Consulta la legittimità costituzionale dell'art. 47 ter comma 1 ter dell'ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la detenzione domiciliare in caso di grave infermità psichica sopravvenuta

Avv. Francesca Servadei - Parola alla Consulta per decidere se l'art. 47 ter comma 1 ter dell'ordinamento penitenziario è legittimamente costituzionale, nella parte in cui non prevede l'applicazione della detenzione domiciliare nel caso di grave infermità psichica sopravvenuta durante l'esecuzione della pena. Così ha deciso la Cassazione, con l'ordinanza n. 13382/2018 (sotto allegata) nella vicenda riguardante un detenuto, al quale era stato diagnosticato un disturbo borderline che aveva compiuto atti di autolesionismo.

Vediamo nel dettaglio.

La vicenda

Con l'ordinanza 999 del 2017, il Tribunale di Messina , alla luce dell'interpretazione conforme alla Carta Costituzionale ha disposto la detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 47, comma 1 ter, dell'ordinamento penitenziario nel caso in cui, in pendenza di esecuzione della pena detentiva, sia sopravvenuta una infermità psichica.

Tale fattispecie si rintraccia ai sensi dell'articolo 148 del Codice Penale, il quale, riferendosi al detenuto a pena detentiva superiore a tre anni prevede il suo differimento e che il condannato sia collocato presso un ospedale psichiatrico giudiziale ovvero in una casa di cura e di custodia; il problema è sorto con la chiusura di dette strutture, pertanto, la soluzione è il ricovero presso le REMS, ossia strutture riabilitative per malati psichiatrici.

Grave infermità psichica: parola alla Consulta

Tale soluzione però è stata criticata, in quanto trattasi di strutture volte ad ospitare soggetti non imputabili al momento del fatto ovvero semi-imputabili o socialmente pericolose, da ciò ne deriva che sia l'ordinanza della Prima Sezione della Corte di Cassazione in commento che il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Messina, ritengono che l'articolo 148 del Codice Penale debba ritenersi abrogato nella parte in cui rievoca gli ospedali psichiatrici giudiziari e la casa di cura e di custodia.

Problematica risulta essere la collocazione dei soggetti portatori di disturbi nelle specifiche sezioni speciali per infermi o minorati, come contempla l'articolo 65 dell'Ordinamento Penitenziario, pertanto sembrerebbe più che comprensibile la detenzione domiciliare consentita oggi dall'articolo 47, I comma dell'Ordinamento Penitenziario.

La soluzione indicata dalla Corte di Cassazione e dal Tribunale di Sorveglianza di Messina risulta essere conforme a i principi dettati dalla Costituzione, perciò la Suprema corte ha adito la Consulta affinchè venga adottata la via della detenzione domiciliare così come prevista dal Tribunale di Messina.

    AVV. FRANCESCA SERVADEI

    STUDIO LEGALE SERVADEI

    LARIANO (ROMA)

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    Cassazione ordinanza n. 13382/2018

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