Per la Cassazione i poteri di rappresentanza dell'avvocato permangono, anche in caso di procura speciale, finché non sia nominato un legale per il grado successivo

di Lucia Izzo - In sede di ricorso per Cassazione deve considerarsi rituale l'attestazione di conformità della copia analogica della sentenza redatta dall'avvocato che ha assistito le parti in sede d'appello, poiché i poteri di rappresentanza permangono anche in caso di procura speciale fino a quando il cliente non nomina un legale per il grado successivo


L'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53/1994, infatti, stabilisce che la redazione possa essere effettuata da colui che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, "sino a quando il cliente non conferisca il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore".


Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 10941/2018 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di due signori la cui domanda, volta a ottenere il pagamento della quota di corrispettivo loro spettante per la vendita di un fondo di cui erano comproprietari, era stata rigettata in sede di merito.


Anche il ricorso in Cassazione si risolve in un nulla di fatto in quanto tardivo. Gli Ermellini rammentano come l'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., prescrive, a pena di improcedibilità, che il difensore che proponga ricorso in Cassazione contro un provvedimento che gli è stato notificato con modalità telematiche, debba depositare nella cancelleria della Corte copia analogica, con attestazione di conformità ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 9 della legge n. 53/1994, del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonché della relazione di notifica del provvedimento impugnato, allegati al messaggio.

Quindi, qualora la sentenza d'appello venga notificata a mezzo PEC, l'attestazione di conformità prevista dall'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994 deve riguardare anche il messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonché la relazione di notifica del provvedimento impugnato allegata al messaggio.

Tale requisito difetta nel caso di specie e l'omissione è rilevante poiché, in difetto di prova circa la data di decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., il ricorso risulta tardivamente proposto.

Pct: difensore d'appello attesta conformità sentenza

I giudici, tuttavia, in occasione della pronuncia, si soffermano in particolare si un aspetto della questione riguardante l'attestazione di conformità all'originale della quale deve essere munita la sentenza impugnata.

Nel caso in esame, infatti, in atti è presente una copia analogica della sentenza impugnata, la cui conformità all'originale telematico è asseverato dal difensore che aveva assistito i ricorrenti nel giudizio d'appello.

Per gli Ermellini una simile attestazione va considerata rituale, in quanto il citato art. 9 non prescrive che l'attestazione di conformità debba essere sottoscritta dal medesimo difensore che assiste le parti nel grado di giudizio nel quale la copia analogica del documento digitale viene prodotta.

Anzi, si legge nel provvedimento, il potere di certificare la conformità della stampa cartacea all'originale digitale va ravvisato in capo al difensore che è munito di procura alle liti al momento in cui l'attestazione viene redatta e, sul punto, occorre distinguere a seconda che il difensore sia munito di procura generale o speciale.

Nel primo caso, lo ius postulandi viene meno solamente per effetto di espressa revoca del mandato difensivo; invece, nel secondo caso, ex art. 83, ultimo comma, c.p.c., la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa una volontà diversa, sicché i poteri rappresentativi del difensore si esauriscono nel momento in cui viene introdotto il grado successivo di giudizio con l'assistenza legale di un diverso avvocato.

Di conseguenza, sia nell'uno che nell'altro caso, il difensore che ha assistito la parte nel grado di giudizio appena conclusosi, conserva comunque il potere di estrarre copie analogiche dagli originali digitali che sono presenti nei registri telematici in cancelleria.

Anche nell'ipotesi più restrittiva (ove sia munito di una procura speciale per quel solo grado di giudizio), il legale conserva la rappresentanza processuale della parte (ad esempio, anche per l'eventuale notificazione dell'impugnazione proposta da controparte) fino al momento in cui il cliente non conferisca, per il grado successivo, il mandato alle liti ad altro difensore.

Le conclusioni del Collegio, infine, vengono cristallizzate nel seguente principio di diritto:

"In tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza di quanto imposto, a pena di improcedibilità, dall'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale, l'attestazione di conformità della copia analogica predisposta per la Corte di cassazione (fintantoché innanzi alla stessa non sia attivato il processo civile telematico) può essere redatta, ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 9 della legge n. 53 del 1994, dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono, anche nel caso in cui allo stesso fosse stata conferita una procura speciale per quel singolo grado, sino a quando il cliente non conferisca il mandato alle liti per il giudizio di legittimità a un altro difensore".

Cass., VI civ., ord. n. 10941/2018

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