Il valore della perizia tecnica di parte e della prova testimoniale ai fini del superamento della soglia di normale tollerabilità in tema di immissioni

Avv. Stefania Avoni - L'ordinanza n. 6867/2018 della Cassazione (sotto allegata) torna ad affrontare la problematica questione inerente le immissioni in condominio e la soglia di normale tollerabilità delle stesse.

La vicenda

La controversia ha origine dalla domanda di risarcimento danni presentata da due condomini nei confronti degli inquilini del piano sovrastante a causa dei rumori molesti provenienti dal loro appartamento.

Il Tribunale, in funzione di Giudice di secondo grado, in riforma della sentenza di primo grado, condannava i convenuti ritenendo provata la provenienza dall'immobile sovrastante dei rumori fastidiosi udibili nell'unità abitativa sottostante, sulla base dell'audizione dei testi e dell'espletata CTU.

I convenuti proponevano pertanto ricorso in Cassazione avverso la sentenza di secondo grado, ritenendo che il Giudice d'appello avesse errato nel ritenere provata l'esistenza dei rumori molesti in forza di una perizia tecnica di parte redatta in assenza di contraddittorio.

Immissioni e superamento della soglia di tollerabilità

A tale riguardo la Corte di Cassazione precisa come in tema di immissioni la soglia della normale tollerabilità possa essere accertata facendo ricorso a mezzi di prova di natura squisitamente tecnica, posto che solo un esperto è in grado di accertare l'intensità dei suoni e delle immissioni di gas e fumo.

Al tempo stesso è possibile per il Giudice ricorrere all'audizione di testi che abbiano avuto una diretta percezione sensoriale di tali rumori e/o immissioni.

Ne consegue che, seppur la consulenza tecnica di parte non abbia valore di prova precostituita, la parte è libera di chiamare a testimoniare il proprio CTP sui fatti dallo stesso accertati nella relativa perizia, i quali, se confermati in sede di prova testimoniale, acquisiscono valore di piena prova su cui il Giudice può fondare il suo convincimento.

Né in sede di legittimità può trovare ingresso una riesamina dei fatti posti a fondamento del libero convincimento del giudice del merito, al fine dell'ottenimento di una pronuncia più favorevole alla parte che sia risultata soccombente in secondo grado. Il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione verte infatti unicamente sull'esame di eventuali vizi dell'iter formativo che ha portato alla decisione del giudice del merito.

Alla luce dei fatti sopraesposto il ricorso viene pertanto rigettato.

Avv. Avoni Stefania

Corso Armando Diaz n. 39, Forlì (FC)

avoni.stefania@yahoo.it

Cassazione ordinanza n. 6867/2018

Foto: 123rf.com
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