Per la Cassazione anche alle impugnazioni effettuate con modalità telematiche si applica la disciplina di cui all'art. 147 c.p.c.

di Lucia Izzo - Deve essere considerato tardivo il ricorso in Cassazione notificato via PEC dopo le ore 21:00 dell'ultimo giorno utile. Anche per le impugnazioni effettuate con modalità telematiche, infatti, deve ritenersi applicabile e valida la disicplina di cui all'art. 147 del codice di procedura civile.


È quanto stabilito dalla Corte per Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 10628/2018 (qui sotto allegata) che ha dichiarato inammissibile il ricorso avanzato dall'acquirente di un opificio industriale di cui era proprietario un soggetto poi dichiarato fallito.


Tale trasferimento era stato dichiarato inefficace a seguito dell'azione revocatoria avanzata dalla Curatela del fallimento. Decisione confermata anche dal giudice di seconde cure, nonostante il ricorrente avesse dimostrato come il trasferimento del compendio fosse avvenuto per un valore prossimo a quello stimato in sede di consulenza.

Ricorso in Cassazione tardivo dopo le 21 dell'ultimo giorno

L'acquirente, quindi, propone ricorso in Cassazione, ma questo viene considerato tardivo dalla Suprema Corte in quanto notificato a mezzo PEC dopo le 21:00 dell'ultimo giorno utile (precisamente alle ore 22:22) con la conseguenza che deve intendersi perfezionato alle 7:00 del giorno successivo.


In sostanza, la notifica si era perfezionata, sia per il notificante che per il notificato, il giorno successivo a quello di scadenza del termine per l'impugnazione, poiché eseguita dopo le ore 21 di quest'ultimo giorno (cfr. Cass. n. 8886/2016).


Infatti, chiariscono gli Ermellini, come stabilito dall'art. 16-septies del D.L. 179/2012 (Tempo delle notificazioni con modalità telematiche), l'art. 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche.


La richiamata disposizione precisa a chiare lettere come le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21, con la conseguenza che, ove effettuate oltre tale orario, si considerano perfezionate a partire dall'ora stabilita (le 7) del giorno successivo.


Il ricorso in esame, poiché la sua notifica è avvenuta tardivamente essendosi perfezionata a termine decorso, va dunque dichiarato inammissibile.

Cass., VI civ., ord. n. 10628/2018

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