Avv. Cristina Matricardi |

Delitti di omessa assistenza e fuga negli incidenti stradali? Punibili solo a titolo di dolo

La Cassazione (Sentenza n. 41661/2005) ha stabilito che i delitti di omessa assistenza e di fuga in seguito ad un incidente stradale previsti dall'art. 189 C.d.S., co. 6^ e 7^, sono punibili solo a titolo di dolo
La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sentenza n. 41661/2005) ha stabilito che i delitti di omessa assistenza e di fuga in seguito ad un incidente stradale previsti dall'art. 189 C.d.S., co. 6^(5e) e 7^(5e), “sono punibili solo a titolo di dolo, con la conseguenza che ogni componente del fatto tipico, segnatamente il danno alle persone, deve essere conosciuta e voluta e che il fatto è penalmente irrilevante allorché sia effetto di negligenza, imperizia, inosservanza di norme o addirittura di mancata percezione o di mancata conoscenza della situazione di fatto che è alla base dell'obbligo stesso”. I Giudici della Corte hanno precisato che “l'accertamento della sussistenza del dolo va compiuto in relazione al momento in cui il soggetto agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze concretamente rappresentate e percepite a quel momento, che siano univocamente indicative non soltanto di avere causato un incidente, ma anche di avere arrecato danno alle persone”.

Leggi la motivazione della sentenza

Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale, Sentenza n. 41661 del 21 novembre 2005

Motivi della decisione

4. Le censure rivolte all'affermazione di responsabilità per il delitto di lesioni colpose, enunciate nei primi tre motivi del ricorso, sono destituite di fondamento.

L'affermazione di responsabilità è, invero, essenzialmente fondata, come si evince anche dalla sentenza di primo grado, sulla colposa condotta di guida del R., che ha effettuato un improvviso ed ingiustificato rallentamento, contemporaneamente spostandosi sulla sua sinistra, senza azionare il relativo indicatore luminoso e senza accertarsi se sopraggiungessero veicoli in fase di sorpasso.

Irrilevante è, pertanto, chiedersi se il testimone D.F. abbia effettivamente dichiarato, nel corso del dibattimento, di avere visto l'autovettura del R. urtare il ginocchio del P., apparendo adeguatamente provato che la caduta del P. è stata comunque provocata dall'improvvisa manovra posta in essere dal R.. Le considerazioni svolte dal ricorrente in ordine all'asserita inattendibilità del P. e del D.F. ovvero in ordine alla maggiore attendibilità dei testimoni C., G. e B. si traducono, in sostanza, in un tentativo di accreditare una diversa verità processuale, quando, a ben vedere, anche i testimoni invocati dalla difesa non hanno escluso la manovra "incriminata".

Una diversa ricostruzione non può essere delibata in sede di legittimità allorquando, come nel caso in esame, la sentenza impugnata ha una propria coerenza argomentativa, è priva di contraddizioni o salti logici, ed è ancorata, nel rispetto delle regole e delle massime di comune esperienza, alle risultanze del complessivo quadro probatorio.

Esula, invero, dai poteri di questa Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo, tra l'altro, l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Cass. S.U., 24 dicembre 1999, S.; Cass. S.U., 30 aprile 1997, D.).

5. Fondato è, invece, l'ultimo motivo del ricorso.

Come si è detto, risulta dalla sentenza impugnata che R., dopo la caduta del P., si era, poco più avanti, fermato; aveva, pertanto, potuto constatare che P. si era immediatamente rialzato, aveva sollevato la propria moto ed era ripartito. Dette circostanze non sono state tenute in alcuna considerazione dalla Corte distrettuale che, di riflesso, non ha offerto adeguata motivazione in ordine alla sussistenza del dolo dei delitti di omessa assistenza e di fuga (erroneamente indicati, nella motivazione della sentenza, come contravvenzioni).

I delitti anzidetti sono punibili solo a titolo di dolo, con la conseguenza che ogni componente del fatto tipico, segnatamente il danno alle persone, deve essere conosciuta e voluta e che il fatto è penalmente irrilevante allorché sia effetto di negligenza, imperizia, inosservanza di norme o addirittura di mancata percezione o di mancata conoscenza della situazione di fatto che è alla base dell'obbligo stesso (cfr. Cass. IV, 30 gennaio 2001, W., RV 219837).

A questo si aggiunga che l'accertamento della sussistenza del dolo va compiuto in relazione al momento in cui il soggetto agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze concretamente rappresentate e percepite a quel momento, che siano univocamente indicative non soltanto di avere causato un incidente, ma anche di avere arrecato danno alle persone (cfr. Cass. IV, 12 novembre 2002, M., RV 223500).

6. L'impugnata sentenza va, pertanto, annullata limitatamente ai reati di cui all'articolo 189, sesto e settimo comma, del codice della strada, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano.

P.Q.M.

annulla l'impugnata sentenza limitatamente ai reati di cui all'articolo 189, sesto e settimo comma, del codice stradale e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso.




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