A cura dell'avvocato Cristina Bassignana www.avvocatobassignana.it e-mail:
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Corte di Cassazione, sezione IV penale, 21 ottobre 2014 n. 43831
L'articolo 189 del Codice della Strada (Decreto Legislativo del 30 aprile 1992 n. 285) indica al comma 1 la condotta che si deve adottare nel caso in cui si rimanga coinvolti in un sinistro stradale. Prescrive, in via generale, che "l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona".
Il medesimo articolo ai commi 6 e 7 punisce chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottemperi all'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite.
Nel caso di specie l'imputata è stata condannata in quanto, dopo aver investito con l'automobile un ciclista, si era fermata solo per urlare qualcosa "dopo avere abbassato il finestrino e non per dare le proprie generalità ed attendere l'arrivo della forza pubblica o dei soccorsi; anzi l'auto aveva ripreso la marcia in tutta fretta, passando sulla bicicletta stesa in terra".
La Corte di Cassazione, supportata dall'orientamento consolidato, in tema di elemento soggettivo ha ritenuto che l'automobilista avesse agito con dolo eventuale.
L'accertamento del dolo è infatti necessario anche quando è di tipo eventuale e deve essere compiuto in relazione alle circostanze concretamente rappresentate e percepite dall'agente al momento della condotta.
Nelle motivazioni della sentenza risulta chiaro che, per i Giudici, dalla dinamica del sinistro e dalla violenza dell'impatto, l'imputata ha avuto consapevolezza delle lesioni subite dal ciclista.
L'imputata è dunque, secondo la Corte, responsabile del reato di cui all'art. 189, comma sesto, del Codice della Strada in quanto ha effettuato una sosta momentanea non sufficiente a garantire l'adempimento degli obblighi di fermarsi e di fornire le proprie generalità.
Avvocato Cristina Bassignana
TESTO CORRELATO
Suprema Corte di Cassazione - sentenza 21 ottobre 2014, n. 43831
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 562013 la Corte di Appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado con la quale S.O. era stata condannata per i delitti di cui all’art. 189, commi 6° e 7°, C. d. S. (acc. in Milano il 2142007). All’imputata era stato addebitato che, dopo avere investito con l’auto un ciclista, G.R., ed averlo fatto cadere in terra, non si era fermata per fornire le sue generalità e prestare soccorso.
Osservava la Corte che, la dinamica del sinistro e la violenza dell’impatto con il ciclista aveva con certezza determinato in capo all’imputata la consapevolezza delle lesioni traumatiche patite dal G. (15 gg. di prognosi) e ciò avrebbe dovuto indurla a fermarsi sul luogo del fatto. In ogni caso, quanto meno sussisteva il dolo eventuale quale elemento soggettivo dei delitti contestati.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputata, lamentando la erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo dei reati contestati. Invero dopo la caduta il G. si era rialzato e l’imputata si era fermata per constatare quali fossero le sue condizioni. Visto che stava bene si era allontanata.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
ella sentenza impugnata sono riportate le deposizioni dei testi presenti al fatto, i quali hanno riferito che l’imputata si era fermata solo per urlare qualcosa al ciclista dopo avere abbassato il finestrino e non per dare le proprie generalità ed attendere l’arrivo della forza pubblica o dei soccorsi; anzi l’auto aveva ripreso la marcia in tutta fretta, passando sulla bicicletta stesa in terra.
Ciò premesso, va ricordato la giurisprudenza di questa corte di legittimità è consolidata nel suo orientamento interpretativo, laddove ha statuito che “risponde del reato previsto dall’art. 189, comma sesto, il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, insufficiente a garantire l’adempimento degli obblighi di fermarsi e di fornire le proprie generalità ai fini del risarcimento” (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 9128 del 02/02/2012 Ud. (dep. 07/03/2012), Rv. 252734; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 20235 del 25/01/2006 Ud. (dep. 14/06/2006), Rv. 234581; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 34621 del 27/05/2003 Ud. (dep. 21/08/2003), Rv. 225622).
Inoltre, quanto all’elemento soggettivo, anche in tal caso va rammentata la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale “Nel reato di fuga previsto dall’art. 189, comma sesto, C.d.S. l’accertamento del dolo, necessario anche se esso sia di tipo eventuale, va compiuto in relazione alle circostanze concretamente rappresentate e percepite dall’agente al momento della condotta, laddove esse siano univocamente indicative del verificarsi di un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 16982 del 12/03/2013 Ud. (dep. 12/04/2013), Rv. 255429; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 3982 del 12/11/2002 Ud. (dep. 28/01/2003), Rv. 223500; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 14222 dei 16/12/2005 Ud. (dep. 21/04/2006), Rv. 233954).
Orbene il giudice di merito ha tratto il convincimento della possibilità per l’imputata di percepire che il ciclista avesse patito lesioni, dalla sua caduta sull’asfalto e dai danni riportati dal velocipide.
La non manifesta infondatezza delle motivazione sul punto, rende insindacabile la sentenza in questa sede.
Segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.