Per il Tribunale di Forlì se manca la prova della coscienza e della volontà della condotta i reati non possono dirsi integrati

Avv. Francesca Servadei - La fuga e l'omissione di soccorso dopo un incidente sono comportamenti penalmente rilevanti, sanzionati dall'articolo 189, comma 6 e 7 del Codice della strada. Se però manca il dolo, chi li ha posti in essere deve essere assolto.

A tal proposito, particolarmente interessante è la sentenza numero 1444 del 13 giugno 2016 (qui sotto allegata), emessa dalla sezione penale del Tribunale di Forlì.

La vicenda

Nel caso di specie, all'imputato erano stati contestati i predetti reati in quanto egli, dopo aver tamponato il veicolo che lo precedeva, non aveva ottemperato all'obbligo di fermarsi e prestare soccorso alla conducente dell'auto urtata, che, in conseguenza dell'occorso, aveva riportato lesioni diagnosticate in pronto soccorso con una prognosi pari a 7 giorni.

Opposto il decreto penale di condanna, l'uomo veniva tratto in giudizio dinanzi al Tribunale di Forlì.

Assenza di dolo

Il Tribunale monocratico forlivese, nel decretare l'assoluzione dell'imputato, ha innanzitutto rievocato un consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, citando la sentenza numero 16982 del 2013 nella quale si è sancito che "nel reato di fuga previsto dall'art. 189 VI comma Cod. Strad, l'accertamento del dolo, necessario anche di esso di tipo eventuale, va compiuto in relazione alle circostanze concretamente rappresentate e percepite dall'agente al momento della condotta, laddove esse siano unicamente indicative del verificarsi di un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone".

Nel caso di specie, le circostanze del sinistro, emerse nel corso del giudizio, non consentivano di escludere che l'imputato non si fosse effettivamente reso conto di aver impattato con il mezzo della persona offesa o, quantomeno, che l'evento era qualcosa di più grave di quanto appariva.

Peraltro, la stessa persona offesa non aveva avvertito subito i disturbi e non si era recata immediatamente al pronto soccorso, limitandosi a ripartire a sua volta: tale comportamento poteva dunque ingenerare nell'imputato il convincimento che la donna non avesse riportato nessun danno fisico.

Ma non solo: l'imputato si era anche intrattenuto per qualche secondo sul luogo del sinistro, accostandosi sul margine destro della strada e tenendo quindi una condotta incompatibile con la volontà di impedire, allontanandosi, la propria identificazione, che è propria delle fattispecie di reato di cui all'articolo 189, comma 6 e 7 del Codice della strada.

Per i giudici mancava, insomma, la piena prova che l'imputato avesse realizzato le condotte contestate con coscienza e volontà. La conseguenza non può che essere quella dell'assoluzione.

AVV. FRANCESCA SERVADEI

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Trib. Forlì 1444_2016

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