Differenza tra assegni familiari e assegno di mantenimento e dictum della Cassazione

Gli assegni familiari rientrano nell'assegno di mantenimento? Prima di rispondere all'interrogativo, diamo una definizione di assegno familiare e assegno di mantenimento.

Assegni familiari e assegno di mantenimento

Gli assegni familiari sono una forma di prestazione a sostegno del reddito delle famiglie di lavoratori dipendenti e pensionati a carico dell'INPS che hanno un reddito complessivo al di sotto di determinate fasce stabilite annualmente dalla legge.

L'assegno di mantenimento, invece, consiste nel versamento mensile di una somma di denaro, suscettibile di revisione nel tempo, al coniuge economicamente debole o agli eventuali figli nati dal matrimonio in caso di separazione.

Dalle nozioni si evince chiaramente che si tratta di due proventi distinti e separati.

Pertanto, gli assegni familiari non possono essere considerati parte del mantenimento dovuto da un genitore. Si tratta però di un principio derogabile.

Che cosa significa?

Significa che i coniugi sono liberi di concordare in senso diverso, nel caso in cui decidano di separarsi consensualmente, stabilendo che l'importo dell'assegno di mantenimento per i figli sia comprensivo degli assegni familiari, il cui ammontare andrà detratto da quanto dovuto nel caso in cui essi siano percepiti direttamente dal coniuge cui sia affidata la prole.

Assegni familiari e mantenimento: dictum della Cassazione

I Giudici di Piazza Cavour, seguendo un consolidato orientamento giurisprudenziale, hanno affermato che il mantenimento è dovuto per intero e non può essere decurtato degli assegni percepiti per legge dal coniuge affidatario.

Sul punto richiamiamo l'attenzione sull'art. 211, L. 19 maggio 1975 n. 151 che prevede: "Il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge".

Ne consegue, quindi, che il coniuge cui sono affidati i figli, ha diritto a percepire gli assegni familiari, a prescindere dalla circostanza che siano percepiti in forza del proprio rapporto di lavoro, ovvero in forza del rapporto di lavoro dell'altro coniuge.

In particolare la Corte afferma che: "Il coniuge affidatario del figlio minorenne ha diritto, ai sensi dell'art. 211 della legge 19 maggio 1975 n. 151, a percepire gli assegni familiari corrisposti per tale figlio all'altro coniuge in funzione di un rapporto di lavoro subordinato di cui quest'ultimo sia parte, indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento del figlio fissato in sede di separazione consensuale omologata a carico del coniuge non affidatario, salvo che sia diversamente stabilito in modo espresso negli accordi di separazione. Gli assegni familiari per il coniuge, consensualmente o giudizialmente separato, invece, in mancanza di una previsione analoga al citato art. 211, spettano al lavoratore, cui sono corrisposti per consentirgli di far fronte al suo obbligo di mantenimento ex artt. 143 e 156 cod. civ., con la conseguenza che, se nulla al riguardo è stato pattuito dalle parti in sede di separazione consensuale (ovvero è stato stabilito dal giudice in quella giudiziale), deve ritenersi che nella fissazione del contributo per il mantenimento del coniuge si sia tenuto conto anche di questa particolare entrata"(Sez. 1, Sentenza n. 5060 del 02/04/2003; Sez. U, Sentenza n. 5135 del 27/11/1989)".

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