I nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale saranno applicabili alle attività legali a partire dal periodo d'imposta 2018. Ecco i modelli per i professionisti forensi e le modalità di calcolo

di Lucia Izzo - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il decreto del MEF 23 marzo 2018 che ha ufficialmente approvato gli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali.

Questi andranno a sostituire dal periodo di imposta 2018 i parametri e gli studi di settore e avranno lo scopo di determinare "l'affidabilità fiscale" di una serie di contribuenti espressamente elencati, ivi compresi gli avvocati (salvo alcune categorie), verificando l'eventuale evasione delle tasse.

Il grado di affidabilità fiscale consentirà al contribuente, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, di accedere a un regime premiale (ex art. 9-bis, comma 11, D.L. n. 50/2017).

Leggi anche Indici sintetici affidabilità fiscale in Gazzetta

Ecco, in sintesi, le novità che riguarderanno gli avvocati:

ISA: come funzionano?

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L'indice sintetico di affidabilità fiscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull'affidabilità dei comportamenti fiscali del soggetto. L'ISA viene calcolato come media aritmetica di un insieme d'indicatori elementari e rappresenta il posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori.

Al soggetto viene attribuito un valore di sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell'indice, minore sara l'affidabilità fiscale del soggetto, e, viceversa, più alto sarà il valore maggiore sarà l'attendibilità fiscale del soggetto.

Inoltre, il decreto consente ai contribuenti interessati, al fine di migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale, di indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili, i quali concorrono al calcolo degli indicatori elementari.

ISA: le modalità di calcolo per gli avvocati

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Tra gli ISA introdotti emerge anche un indicatore (AK04U) applicabile all'attività degli studi legali (codice ATECO 2007 69.10.10). Nell'apposito allegato n. 34 al decreto (qui sotto allegato) vengono dettagliate le modalità di calcolo nel periodo d'imposta 2018 dell'indice sintetico di affidabilità fiscale, compresi i singoli indicatori elementari, coefficienti e parametri.


Tuttavia, ai fini della definizione degli indicatori elementari e per le relative modalità di calcolo, l'allegato classifica gli avvocati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il piu possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato.


Si tratta dei c.d. Modelli di Business (MoB) adottati che rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di produzione del servizio professionale, espressione delle differenze fondamentali che derivano sia dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene effettuato sia da specifiche competenze professionali.

Avvocati: sei modelli di business

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Per gli avvocati sono individuati in totale sei modelli di Business.


- MoB 1: Avvocati che in genere esercitano la professione a titolo individuale, senza ricorrere a personale dipendente o a collaboratori esterni;

- MoB 2: Avvocati che in genere esercitano la professione a titolo individuale affidando a terzi prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale;

- MoB 3: Avvocati che svolgono l'attività prevalentemente per il committente principale non operando esclusivamente presso il suo studio e/o struttura;

- MoB 4: Avvocati che in genere esercitano la professione a titolo individuale avvalendosi di dipendenti e/o collaboratori;

- MoB 5: Avvocati che esercitano l'attività esclusivamente presso lo studio/struttura del committente principale;

- MoB 6: Avvocati che in genere esercitano in forma associativa o collettiva.

Gli indicatori elementari che verranno utilizzati ai fini del calcolo dell'indice sintetico di affidabilità fiscale saranno differenziati in due gruppi: da un lato indicatori elementari di affidabilità (compensi per addetto, valore aggiunto per addetto, redditi per addetto) e, dall'altro, indicatori elementari di anomalia che segnaleranno la presenza di profili contabili e/o gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento oppure evidenzieranno incongruenze riconducibili a ingiustificati disallineamenti tra le informazioni dichiarate o tra queste e quelle presenti in altre banche dati.

I summenzionati indicatori elementari saranno inseriti all'interno di un apposito software messo a punto dall'Agenzia delle Entrate attraverso il quale l'avvocato potrà controllare il proprio punteggio e verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale relativa al settore economico di appartenenza.

Tramite il programma informatico, il contribuente potrà interagire con l'Amministrazione Finanziaria, evidenziando l'inattendibilità delle informazioni desunte dalle banche dati rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate e inserendo i dati da lui ritenuti corretti.

Avvocati: le esclusioni dagli ISA 2018

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Va precisato come alcune categorie di avvocati saranno escluse dagli ISA 2018.

Si tratta in particolare di coloro che abbiano iniziato o cessato l'attività, ovvero non si trovino in condizioni di normale svolgimento della stessa; esclusi anche coloro che dichiarano ricavi ex art. 85, comma 1 (esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, TUIR, di ammontare superiore a 5.164.569 euro o revisione dei relativi indici.

Esclusi saranno anche i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, ovvero, del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità nonché coloro che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

ISA Attività Legali - all. 34 decreto 23 marzo 2018

Foto: 123rf.com
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