Il CNF fornisce chiarimenti sulla durata della pratica, l'abilitazione al patrocinio sostitutivo e la cancellazione dal registro dei praticanti alla luce delle recente modifiche

di Lucia Izzo - La durata massima del praticantato è fissata in sei anni e la richiesta per l'abilitazione al patronicio sostitutivo potrà essere avanzata decorsi sei mesi all'iscrizione nel registro di praticanti, ma non oltre sei anni alla suddetta iscrizione. In tal caso, l'abilitazione avrà efficacia per tutto il periodo del praticantato sostitutivo (massimo 5 anni), al termine del quale si procederà alla cancellazione automatica.


Queste e altre precisazioni sono state fornite dal Consiglio Nazionale Forense nel recente parere n. 66/2017 (qui sotto allegato), pubblicato il 26 marzo 2018 sul sito istituzionale, che si è espresso sui quesiti sottoposti alla sua attenzione dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara.

I quesiti al CNF

Il COA abruzzese ha messo in rilievo alcuni interrogativi derivanti dalle innovazioni in materia di Pratica Forense di cui alla Legge Professionale.


In primis, il COA ha chiesto se, "alla luce dell'art. 17, co. 10, lett. b) Legge n. 247/2012, debba ritenersi che, trascorso il periodo di cinque anni e sei mesi, equivalenti, i sei mesi, all'arco temporale minimo che deve decorrere dal momento dell'iscrizione nel registro dei praticanti per chiedere l'abilitazione all'esercizio del patrocinio sostitutivo ed i cinque anni al periodo massimo di esercizio del patrocinio anzidetto, venga meno il diritto del praticante a mantenere l'iscrizione nel relativo registro".


Ancora, si è chiesto se, decorso il suddetto periodo di cinque anni e sei mesi, il competente COA debba procedere d'ufficio all'apertura del procedimento di cancellazione del praticante.


Infine, si è evidenziata la necessità di un'interpretazione volta a conciliare i due diversi termini stabiliti nell'art. 17, co. 10, lett. b) Legge n. 247/2012: l'uno di 6 anno dall'inizio, per la prima volta, della pratica, per il rilascio del certificato di compiuta pratica, l'altro di 5 anni e 6 mesi, come sopra dedotto, relativo al diritto di conservare l'iscrizione nel registro dei praticanti.

Praticanti e permanenza nel registro: le norme di riferimento

Per fornire una risposta a tali interrogativi, il Consiglio ha richiamato in prima battuta tutte le norme di riferimento estrapolate dalla Legge n. 247/2012, partendo dall'art. 41 che si occupa dei contenuti e delle modalità del c.d. "tirocinio per l'accesso alla professione forense" (per approfondimenti: Pratica forense: le nuove regole dopo il decreto 70/2016).


Tale norma, al comma 12, prevede che il praticante, nel periodo di svolgimento del tirocinio, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel relativo registro, possa esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica (sempre sotto il controllo e la responsabilità dello stesso), purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza.


Tuttavia, l'esercizio di detta facoltà è subordinato al rilascio, ai sensi dell'art. 9 del D.M. N. 70/2016, della specifica autorizzazione da parte del Consiglio dell'Ordine che ne ha ricevuto richiesta. La norma, inoltre, prescrive che l'abilitazione al patrocinio anzidetto abbia efficacia per non più di cinque anni.


Quanto alla cancellazione dal registro praticanti e dall'elenco dei praticanti abilitati, l'art. 17, co. 10, lett. b), prescrive che questa sia deliberata "dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo".


Infine, l'art. 17, co. 11, lett. b) precisa che gli effetti della cancellazione dal registro si avranno "automaticamente, alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio sostitutivo".

Avvocati: il praticantato dura massimo sei anni

Da tale quadro normativo, spiega il CNF si desume che la durata massima del praticantato è di sei anni. È infatti evidente che, non potendo più essere richiesto il rilascio del certificato di compiuta pratica decorso tale arco temporale, la pratica stessa (e, quindi, l'iscrizione del laureato in giurisprudenza al relativo registro) sarebbe priva di scopo alcuno.

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Invece, la richiesta di essere abilitato al patrocinio sostitutivo potrà essere formulata decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, ma non oltre la scadenza dei sei anni decorrenti dalla suddetta iscrizione.

Qualora l'abilitazione al patrocinio sostitutivo sia rilasciata dal Consiglio dell'Ordine prima della scadenza dei sei anni, l'iscrizione nel registro dei praticanti avrà efficacia per tutto il periodo di praticantato sostitutivo, avente la durata massima di cinque anni ai sensi dell'art. 41, co. 12, ma non oltre la succitata scadenza di sei anni dall'iscrizione nel registro praticanti.

Al termine, il Consiglio procederà perciò automaticamente alla cancellazione, pur nel rispetto della procedura prevista dall'art. 17 (commi 12, 13 e 14).

Ove, infine, alla scadenza del periodo di patrocinio sostitutivo, non fosse ancora decorso il sesto anno dall'iscrizione del praticante nel relativo registro, il Consiglio dell'Ordine dovrà comunque avviare, sempre nel rispetto della procedura anzidetta, l'iter della cancellazione automatica.

CNF, parere n. 66/2017

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