Guida legale ai crimini finanziari, dalla definizione alle caratteristiche, ai reati più noti fino all'intervento dell'ultima riforma del 2018 in materia

di Annamaria Villafrate - I crimini finanziari sono tutti quei reati in grado di condizionare negativamente l'andamento dell'economia nazionale e internazionale a livello di imprese pubbliche, private e mercati borsistici. Previsti all'interno di leggi speciali, TUF, codice penale, civile e del recente d.lgs. n. 21/2018 i crimini finanziari sono talmente tanti e complessi che è impossibile in questa sede fornirne una panoramica esaustiva. C'è una caratteristica comune tuttavia che li accomuna. Gli autori dei reati finanziari sono in genere dirigenti o soggetti con ruoli di prestigio, motivo per il quale vengono definiti "reati dei colletti bianchi". Secondo la definizione di Sutherland infatti: "Il criminale dal colletto bianco può essere definito come quella persona con un alto stato socio-economico che viola le leggi designate a regolare le sue attività occupazionali".

Indice:

Crimini finanziari: definizione

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I reati finanziari sono tutti quegli illeciti che hanno un impatto diretto o indiretto sull'economia. Si tratta di crimini che si ripercuotono a cascata sulla finanza pubblica e privata delle imprese e sui mercati di borsa nazionali e internazionali. Il criminologo Edelhertz definisce il reato economico come "atto illegale o serie di atti illegali commessi in assenza di violenza fisica e attraverso dissimulazione o frode per ottenere denaro o proprietà, per evitare il pagamento o la perdita di denaro o proprietà o per ottenere vantaggi economici personali o per la propria attività."

Crimini finanziari: caratteristiche

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I crimini finanziari non possono essere definiti univocamente, per questo gli studiosi della materia hanno sentito la necessità d'individuarne i segni distintivi comuni:

  • complessità;
  • scarsa visibilità, peculiarità che li rende difficili da scoprire;
  • difficoltà nell'individuare il reato per il labile confine esistente tra attività lecita e illecita;
  • inconsapevolezza delle vittime;
  • insospettabilità degli autori;
  • incertezza sulla definizione delle fattispecie criminose;
  • reazione della collettività verso questi reati e chi li commette.

Crimini finanziari: quali sono

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Stante l'impossibilità di fornire in questa sede un elenco completo dei reati finanziari ed economici, c'è da dire che alcuni sono conosciuti anche dai non addetti ai lavori per l'eco mediatica che producono. Si tratta dei reati di anatocismo, concorrenza sleale, riciclaggio di denaro, corruzione, pubblicità ingannevole, frode del consumatore e in tema di brevetti, esercizio abusivo di attività finanziaria, insider trading, aggiotaggio, illeciti societari, contrabbando, falso in bilancio, usura e tutti i fenomeni economia "sommersa" (lavoro irregolare, affitti in nero, ecc.)

Crimini finanziari nel TUF (Testo unico Finanza)

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Il Testo Unico della Finanza, dlgs n. 58/1998 aggiornato di recente dal dlgs. n. 233/2017, in vigore dal 28/02/2018, dedica l'intera parte V del testo alle sanzioni penali e amministrative dei reati finanziari.

Il titolo I, al capo I, dedicato agli intermediari finanziari prevede le seguenti figure di reato:

Art. 166 Abusivismo

Art. 167 Gestione infedele

Art. 168 Confusione di patrimoni

Art. 169 Partecipazioni al capitale

Art. 170 Gestione accentrata di strumenti finanziari

Art. 170-bis Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob.

Il capo II relativo agli organismi "Emittenti" invece disciplina i reati finanziari di:

Art. 172 Irregolare acquisto di azioni

Art. 173 Omessa alienazione di partecipazioni

Art. 173-bis Falso in prospetto

Il titolo I bis che si occupa dei fenomeni di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato al capo II prevede i crimini finanziari di:

Art. 184 Abuso di informazioni privilegiate

Art. 185 Manipolazione del mercato

Crimini finanziari nel codice penale

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Il titolo VIII del Libro II del codice penale è interamente dedicato ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, tra i quali, per gli effetti che hanno sul sistema economico, meritano di essere menzionati i seguenti reati:

Art. 501 Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio, noto come aggiotaggio;

Art. 501 bis Manovre speculative su merci

Art. 513 bis Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Art. 514 Frodi contro le industrie nazionali

Art. 515 Frode nell'esercizio del commercio

Art. 640 Truffa

Art. 640 bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Art. 644 Usura

Art. 648 bis Riciclaggio

Art 648 ter Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Crimini finanziari nel codice civile

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Il Libro V del codice civile contiene nel titolo XI le "Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati" dopo le modifiche apportate dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 38/ 2017, in vigore dal 14 aprile 2017, che contempla tutta una serie di reati societari, tra i quali emergono i seguenti:

Art. 2622 False comunicazioni sociali delle società quotate

Art. 2626 Indebita restituzione dei conferimenti

Art. 2627 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Art. 2628 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Art. 2629 Operazioni in pregiudizio dei creditori

Art. 2630 bis Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie o di azioni o quote della società controllante

Art. 2633 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Art. 2634 Infedeltà patrimoniale

Art. 2637 Aggiotaggio

Crimini finanziari: i reati introdotti dalla riforma penale 2018

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In vigore dal 6 aprile 2018, il decreto legislativo n. 21/2018, introduce nuovi reati nel codice penale, abrogando contestualmente alcune leggi speciali, al fine di realizzare il principio della riserva di codice prevista dal nuovo art. 3-bis c.p., secondo cui: "nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia".

Tra i nuovi reati, due sono stati introdotti per tutelare il sistema finanziario:

- il primo è il reato di cui all'art. 493-ter, che punisce l' "Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento."

Questa fattispecie di reato punisce chiunque, con lo scopo di trarre profitto per se' o per altri

  • utilizzi indebitamente carte di credito o di pagamento di cui non è titolare o qualsiasi altro documento analogo che autorizzi il prelievo di contanti, l'acquisto di beni e la prestazione di servizi;
  • falsifichi o alteri carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti il prelievo di denaro contante, l'acquisto di beni, la prestazione di servizi,
  • possieda, ceda o acquisisca tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati e ordini il pagamento di prodotti con essi.

Alla condanna o all'applicazione della pena in seguito a procedura di patteggiamento art 444 c.p.p. per questo crimine finanziario è ordinata la confisca delle cose utilizzate o destinate alla commissione del reato, del profitto o del prodotto del reato, a meno che esse appartengano a un soggetto estraneo al reato. Quando la confisca di queste cose non è possibile essa ha ad oggetto beni, denaro e altre utilità nella disponibilità del reo, per un valore equivalente a tale profitto o prodotto. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia su loro richiesta.

- Il secondo, inserito dopo l'art 512 c.p., attraverso l'art. 512-bis, è il reato di Trasferimento fraudolento di valori: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, e' punito con la reclusione da due a sei anni".


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