L'aggiotaggio è una manipolazione speculativa punita dall'ordinamento italiano come reato sia nella forma comune (ex art. 501 del codice penale) che nella forma societaria e bancaria (ex art. 2637 del codice civile)

Cosa significa aggiotaggio

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L'aggiotaggio è una manipolazione speculativa punita dall'ordinamento italiano come reato sia nella forma comune (ex art. 501 del codice penale) che nella forma societaria e bancaria (ex art. 2637 del codice civile).

L'aggiotaggio comune si configura quando un soggetto, per trarne un vantaggio indebito, provoca l'alterazione del prezzo delle merci o valori ammessi nel pubblico mercato, attraverso artifizi o tramite la diffusione di notizie false, tendenziose o esagerate.

Dalla forma comune si distinguono le condotte previste dall'art. 2637 c.c., che punisce anche le azioni finalizzate a incidere sull'affidabilità delle banche e l'alterazione dei prezzi degli strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Aggiotaggio comune

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Il reato di aggiotaggio comune è previsto e disciplinato dall'art. 501 c.p. intitolato "Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio."

Art. 501 cp

Per comprendere in che cosa consiste questa fattispecie criminosa è sufficiente leggere il comma 1 dell'art 501 c.p. ai sensi del quale: "Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da cinquecentosedici euro a venticinquemilaottocentoventidue euro."

Reato di pericolo

Nella forma comune il reato di aggiotaggio consiste quindi nella condotta finalizzata ad alterare il prezzo di merci o valori, al fine di trarne un indebito vantaggio. Trattasi di un reato di pericolo a commissione anticipata. Ai fini della configurazione del reato pertanto è sufficiente che le notizie o gli artifici siano astrattamente idonei a provocare l'aumento o la diminuzione dei prezzi.

Aggravante

Se poi dovesse verificarsi effettivamente la lesione, essa è considerata circostanza aggravante del reato. Il comma 2 dell'art. 501 prevede infatti che: "Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate."

Elemento psicologico

Attraverso il reato di aggiotaggio l'ordinamento vuole tutelare l'interesse pubblico economico a prezzi corretti, mentre per quanto riguarda l'elemento psicologico, trattasi di un reato:

  • a dolo specifico per la giurisprudenza, poiché la norma richiederebbe la volontà precisa di cagionare un turbamento del mercato di merci e valori;
  • a dolo generico secondo la Corte Costituzionale, visto che il turbamento del mercato sarebbe la necessaria conseguenza della condotta, frutto della volontà di aumentare o diminuire il prezzo delle merci.

Aggiotaggio societario e bancario

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All'aggiotaggio comune disciplinato dal codice penale, si affianca la figura più complessa del reato di aggiotaggio contenuta nell'art. 2637 c.c., inserito dal decreto legislativo n. 61/2002 e in seguito modificato dalla legge n. 62/2005, che ha recepito la Direttiva CEE n. 6/2003 sulla repressione degli abusi di mercato.

Carcere fino a 5 anni

L'art. 2637 c.c punisce infatti: "Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni."

Le condotte

Il reato di aggiotaggio in questo caso può quindi estrinsecarsi attraverso condotte consistenti nella diffusione di notizie false, circostanziate e precise relative a vicende del mondo economico e finanziario o comportamenti simulati o altri espedienti capaci concretamente di alterare il prezzo di strumenti finanziari o ad incidere sull'affidamento che il pubblico ripone nelle banche o nei gruppi bancari.

Al pari dell'aggiotaggio comune, sia l'aggiotaggio societario che quello bancario sono reati di pericolo che, per la giurisprudenza della Cassazione (cfr. ex multis Cass. n. 4324/2013) , si configurano quando la condotta assume le caratteristiche della pericolosità e della concreta lesività.

Bene tutelato ed elemento psicologico

Il bene tutelato è l'interesse pubblico economico a impedire l'alterazione o il turbamento dei prezzi (di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato) e a non ingenerare sfiducia nei confronti delle banche. L'elemento psicologico è il dolo generico, che si concreta nella volontà di alterare i prezzi.

Aggiotaggio, esempio

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Per comprendere meglio in cosa consiste l'aggiotaggio, possiamo fare un esempio.

Il reato in esame si configura quando un soggetto falsa o manipola le informazioni relative allo stato di salute di alcuni titoli azionari e, in tal modo, determina l'investimento sbagliato dell'azionista che, prima di investire, le abbia consultate.

Un esempio noto di aggiotaggio è quello che ha portato al fallimento della Parmalat.

Restituzioni e risarcimento del danno

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Appare opportuno segnalare che il nostro sistema giuridico prevede che, in caso di commissione di un reato, il colpevole è tenuto alle restituzioni a norma delle leggi civili (ovverosia a reintegrare la vittima nella situazione preesistente al reato). Se dal reato è derivato un danno patrimoniale o non patrimoniale, il reo deve anche risarcire il danneggiato e deve farlo unitamente alle altre persone che eventualmente, ai sensi delle leggi civili, debbano rispondere per il fatto insieme a lui.

Art. 185 cp

A dirlo è l'articolo 185 c.p., in forza del quale "Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui".

Insider trading e aggiotaggio

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Una figura affine all'aggiotaggio è l'insider trading (o abuso di informazioni privilegiate), punito dall'articolo 184 del Testo unico della finanza.

Entrambe le fattispecie delittuose, infatti, tendono a modificare in maniera scorretta i prezzi dei mercati al fine di ottenere un qualche vantaggio.

Tuttavia, mente nell'aggiotaggio le informazioni diffuse non sono per forza veritiere, nell'insider trading i dati diffusi sono sempre reali e la condotta illecita consiste nel renderli noti prima delle comunicazioni ufficiali, al fine di agevolare chi riesce a conoscerle in anticipo.

Leggi anche I crimini finanziari


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