L'agente sotto copertura è quel soggetto che, per motivi di indagine partecipa all'attività criminosa altrui al fine di farla fallire e farne arrestare gli autori

Agente sotto copertura: punibilità esclusa

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L'agente sotto copertura è quel soggetto che, per motivi di indagine partecipa all'attività criminosa altrui al fine di farla fallire e farne arrestare gli autori; controlla e osserva l'attività illecita altrui, senza poter dare esecuzione al reato.

All'agente sotto copertura è applicabile la scriminante prevista dall'art. 51 del codice penale, ai sensi del quale: "l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità".

Le leggi speciali

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Il legislatore nel corso degli anni ha emanato leggi speciali in materie particolari, che prevedono scriminanti specifiche per gli agenti sotto copertura:

  • artt. 97 D.P.R. n. 309/1990 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza";
  • art. 14 Legge n. 269/1998 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù";
  • art. 4 Legge n. 438/2001 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale";
  • art. 9 Legge n. 146/2006 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001";
  • artt. 17-29 Legge n. 124/2007 "Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto".

Agente sotto copertura: stupefacenti

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L'attività degli agenti che operano sotto copertura per indagare sulla commissione di reati in materia di stupefacenti è prevista dall'art. 97 del D.P.R. n. 309/90, che per la sua disciplina rinvia all'art. 9 della Legge n. 146/2006 e successive modificazioni, che si analizzerà in seguito.

Agente sotto copertura: prostituzione e pornografia

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La legge n. 269/1998 all'art. 14 dispone che, gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali, per la tutela dei minori e per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata, possano:

  • previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria
  • e al solo fine di acquisire elementi di prova per i reati suddetti,
  • procedere all'acquisto simulato di materiale pornografico,
  • prendere parte alle relative attività d'intermediazione,
  • e partecipare alle iniziative turistiche di cui all'articolo 5 della presente legge.

Sempre al fine di contrastare i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma (prostituzione minorile), 600-ter, commi primo, secondo e terzo (pornografia minorile) e 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) del codice penale, commessi con l'impiego di sistemi informatici, mezzi di comunicazione telematica o reti di telecomunicazione disponibili al pubblico, nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni il personale specializzato può ricorrere a indicazioni di copertura, anche per attivare siti, creare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, o partecipare ad esse.

Agente sotto copertura: terrorismo internazionale

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L'art. 4 del D.L n. 374/2001 coordinato con la legge di conversione n. 438/2001 disciplina l'attività sotto copertura, disponendo, fermo restando quanto previsto dall'art. 51 c.p., la non punibilità degli ufficiali di Polizia giudiziaria che:

  • nel corso di specifiche operazioni di polizia disposte al solo fine di acquisire elementi di prova relativi a delitti commessi con finalità di terrorismo
  • "anche per interposta persona acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato, o altrimenti ostacolano l'individuazione della provenienza o ne consentono l'impiego."

Sempre a fini d'indagine, gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione.

Queste attività di copertura sono compiute dagli ufficiali di Polizia giudiziaria degli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati nel contrastare il terrorismo e l'eversione e gli ufficiali della Guardia di finanza competenti nell'ostacolare il finanziamento del terrorismo, anche internazionale. Gli ufficiali di Polizia giudiziaria possono avvalersi della collaborazione di ausiliari, a cui si applica la stessa causa di non punibilità.

Agente sotto copertura: crimine organizzato transazionale

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L'art. 9 della Legge n. 146/2006 in materia di crimine organizzato transnazionale, in vigore dal 12/4/2006, in materia di operazioni sotto copertura, stabilisce che, fermo quanto stabilito dall'art. 51 c.p. non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, che fanno parte delle strutture specializzate o della Direzione investigativa antimafia, che nel corso di specifiche operazioni di polizia e al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti:

  • di alterazione, falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto senza concerto di monete falsificate;
  • di contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
  • di fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
  • di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
  • di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi;
  • di estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione;
  • d'usura;
  • di riciclaggio;
  • di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
  • contro la libertà individuale;
  • concernenti armi, munizioni, esplosivi;
  • di cui all'art. 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico sull'immigrazione;
  • di cui al decreto legislativo 25/07/1998, n. 286 relativi alla condizione dello straniero;
  • previsti dal testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al D.P.R. n. 309/1990;
  • di cui all'art. 260 Dlgs. n. 152/ 2006 e art. 3 Legge n. 75/1958;

anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego o compiono attività prodromiche e strumentali.

Non sono punibili neppure gli ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati nel contrastare il terrorismo e l'eversione e del Corpo della guardia di finanza competenti a ostacolare il finanziamento del terrorismo, che, nel corso di specifiche operazioni e solo per acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione, anche per interposta persona, compiono le stesse attività messe in atto da coloro che, come analizzato sopra, fanno parte delle strutture specializzate o della Direzione investigativa antimafia.

La causa di giustificazione si applica agli ufficiali, agli agenti di polizia giudiziaria, agli ausiliari sotto copertura quando le attività sono condotte per dare attuazione a operazioni autorizzate e documentate e anche alle interposte persone.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria impiegati in tutte le operazioni descritte possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura, rilasciati dagli organismi competenti anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione.

Agente sotto copertura: sicurezza e segreto

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L'art. 17 della Legge n. 124/2007 in materia di sicurezza della Repubblica e del segreto che, fermo il disposto dell'art 51 c.p. prevede la non punibilità del "personale dei servizi di informazione per la sicurezza che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi".

Il comma 6 dell'art. 17 precisa però che, la speciale causa di giustificazione si applica quando le condotte:

"a) sono poste in essere nell'esercizio o a causa di compiti istituzionali dei servizi di informazione per la sicurezza, in attuazione di un'operazione autorizzata e documentata ai sensi dell'articolo 18 e secondo le norme organizzative del Sistema di informazione per la sicurezza;

b) sono indispensabili e proporzionate al conseguimento degli obiettivi dell'operazione non altrimenti perseguibili;

c) sono frutto di una obiettiva e compiuta comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti; d) sono effettuate in modo tale da comportare il minor danno possibile per gli interessi lesi".

Il comma 7 estende la causa di giustificazione prevista per il personale dei servizi di informazione e sicurezza, ai non addetti ai medesimi servizi " quando risulta che il ricorso alla loro opera da parte dei servizi d'informazione per la sicurezza era indispensabile ed era stato autorizzato (...)".

Agente sotto copertura e agente provocatore: differenze

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L'agente sotto copertura e l'agente provocatore sono sostanzialmente la stessa figura, l'unica differenza è che la prima figura è prevista dalla legge per i reati di pedofilia, terrorismo, droga, sicurezza e criminalità organizzata, mentre la seconda è vietata.

Corruzione e Convenzione di Merida

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Uno dei reati che più di ogni altro richiederebbe la possibilità di ricorrere all'agente provocatore è quello di corruzione, non meno importante per diffusione e gravità, ai reati in cui tale figura è prevista.

La lacuna normativa del nostro ordinamento potrebbe tuttavia essere colmata rapidamente, dando attuazione alla Convenzione ONU contro la corruzione, sottoscritta a Merida nel 2003.

Il comma 1 dell'art. 50 della Convenzione, dedicato a tecniche investigative speciali, prevede infatti che, al fine di contrastare la corruzione, ogni Stato, nei limiti stabiliti dai principi fondamentali dell'ordinamento interno, e conformemente al proprio diritto interno, possa adottare speciali tecniche di investigazione, tra le quali, appunto, le operazioni sotto copertura.

Le novità della legge anticorruzione

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Il ddl anticorruzione, diventato legge il 18 dicembre 2018, disciplina la figura dell'agente sotto copertura ampliando il numero e il tipo di reati per i quali è consentito ricorrere a tale tecnica investigativa.

In particolare:

  • l'impiego dell'agente sotto copertura sarà possibile per i reati contemplati dai seguenti articoli del codice penale: 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 452-quaterdecies, 630, 644, 648-bis e 648-ter;
  • diventa non punibile l'acquisto, la ricezione, la sostituzione e l'occultamento anche di altra utilità o cose che costituiscono il prezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa;
  • così come non saranno punibili d'ora in poi gli ufficiali di polizia che "corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo."

Vai anche alla guida L'agente provocatore


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