L'Inps fornisce chiarimenti sull'accesso al beneficio e sul concetto di convivenza utile affinché venga accertata l'assistenza al parente disabile

di Lucia Izzo - Chi faccia richiesta per l'Ape Sociale e assiste un parente disabile non dovrà necessariamente avere la convivenza anagrafica essendo sufficiente vivere nello stesso stabile, allo stesso numero civico, anche se non nello stesso appartamento.


Il richiedente potrà anche indicare la sua eventuale dimora temporanea, dimostrando l'iscrizione allo "schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 223/89", ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile.


In alternativa all'indicazione di tali elementi, l'interessato ha facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

I chiarimenti sul punto sono stati forniti dall'Inps in diverse e recenti Circolari, tra cui la n. 33/2018 (qui sotto allegata) dello scorso 23 febbraio, che ha fornito istruzioni applicative e ulteriori chiarimenti circa l'accesso al beneficio di pensionamento anticipato in particolare per i lavoratori c.d. "precoci", e la n. 34/2018 (per ulteriori approfondimenti: Pensioni: Ape social a disoccupati, mamme e caregiver)

Ape sociale e assistenza al parente disabile

Le modifiche introdotte in materia di anticipo pensionistico, mostrano particolare attenzione nei confronti di coloro che che assistono e convivono con soggetti affetti da handicap grave (art. 1, comma 179, lettera b) della legge n. 232 del 2016 e arti. 1, comma 162, lettera c) della legge di bilancio 2018).


A decorrere dal 1° gennaio 2018, infatti, potrà presentare domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale anche un parente di secondo grado o un affine entro il secondo che assista da almeno sei mesi il soggetto convivente affetto da handicap grave di cui alla legge n. 104 del 1992.

Stessa possibilità è offerta anche a coloro che siano interessati al riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio "precoci" (art. 1, comma 199, lettera b), della legge n. 232 del 2016).

Per parenti di secondo grado, spiega l'Inps, si intendono, in linea retta, i nonni ed il nipote; in linea collaterale, i fratelli e le sorelle. Per affini di primo grado si intendono i suoceri, i generi e le nuore, nonché il coniuge e i figli dell'altro coniuge derivanti da un precedente legame; per affini di secondo grado si intendono i cognati.


Per tali soggetti, la legge di bilancio 2018 subordina il beneficio all'ulteriore condizione che il coniuge/unito civilmente e parenti di primo grado conviventi con la persona affetta da handicap in situazione di gravità si trovino in una delle seguenti situazioni:


- aver compiuto i settanta anni di età;

- essere anch'essi affetti da patologie invalidanti;

- essere deceduti o mancanti.

APE Social e beneficio precoci: la convivenza utile

Sul concetto di convivenza utile per il diritto all'APE sociale e al beneficio "precoci", l'Istituto richiama la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18 febbraio 2010 in materia di convivenza ai fini del riconoscimento del diritto al congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 (cfr. messaggio n. 6512/2010).

In coerenza con l'orientamento espresso con la predetta circolare, ai fini dell'accertamento del requisito della convivenza, si ritiene condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno (appartamento).

Il requisito della convivenza sarà accertato d'ufficio, previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica.

Questi, tuttavia, potrà anche fare indicazione dell'eventuale dimora temporanea (iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 223/89), ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile.

In alternativa all'indicazione degli elementi di cui sopra, l'interessato ha facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

INPS Circolare n. 34/2018
Inps Circolare n. 33/2018

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