Per le Sezioni Unite le opzioni possibili sono solo il procedimento sommario speciale o il procedimento per decreto ingiuntivo

di Valeria Zeppilli - Per il recupero delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente, gli avvocati hanno a disposizione due sole strade, come chiarito di recente dalle Sezioni Unite Civili della Corte di cassazione con l'importantissima sentenza numero 4485/2018 (qui sotto allegata).

Nel dettaglio, per i giudici è esclusa la possibilità per i legali di introdurre l'azione di cui all'articolo 28 della legge numero 794/1942 sia con il rito di cognizione ordinaria sia con il rito del procedimento sommario ordinario di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Le opzioni possibili, infatti, sono solo le seguenti:

  • la controversia viene introdotta con un ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e dà luogo a un procedimento sommario speciale, disciplinato dall'articolo 14 e dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo numero 150/2011 e, quindi, dalle norme degli articoli 702-bis e seguenti del codice di rito salve le deroghe previste dal decreto del 2011;
  • la controversia viene introdotta con il procedimento per decreto ingiuntivo e, in tal caso, la relativa opposizione va proposta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. nei modi visti al precedente punto e con applicazione delle norme speciali che prevedono la permanenza della tutela privilegiata del creditore dopo l'opposizione (artt. 648, 649 e 653 c.p.c.).

Oggetto della controversia e rito

In entrambi i casi, l'oggetto della controversia di cui all'articolo 28 della legge numero 794/1942 è rappresentato dalla domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato e ciò sia se prima della lite vi sia una contestazione sull'an debeatur sia se tale contestazione non vi sia. Una volta introdotta, poi, la controversia resta sempre soggetta (a seconda dei casi direttamente o a seguito di opposizione) al rito sommario speciale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo numero 150/2011 senza che, su tale aspetto, incida la circostanza che il cliente, oltre a contestare la quantificazione del credito, sollevi contestazioni anche in ordine all'esistenza del rapporto con l'avvocato, alle prestazioni che questi abbia eseguito e, in generale, in ordine all'an debeatur.

Nuova domanda

L'unica eccezione a quanto appena detto è rappresentata dall'ipotesi in cui la difesa del convenuto si articoli nella proposizione di una domanda (come quella riconvenzionale, di compensazione o di accertamento con efficacia di giudicato di un rapporto pregiudicante) o nell'introduzione di una domanda ulteriore rispetto a quella originaria che esorbitino dal rito sommario speciale.

In tal caso la domanda, ai sensi del quarto comma dell'articolo 702-ter c.p.c., può essere trattata con il rito sommario congiuntamente a quella ai sensi dell'articolo 14 solo se si presta a un'istruzione sommaria. In caso contrario, la trattazione va separata e, con riferimento alla nuova domanda, si procede con il rito di regola previsto, considerato che la norma speciale impedisce la trattazione unitaria con il rito ordinario sull'intero cumulo di cause ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 del codice di procedura civile.

Chiaramente fanno sempre eccezione:

  • l'ipotesi in cui la nuova domanda ponga anche un problema di spostamento della competenza per ragioni di connessione - che va risolta secondo quanto previsto dagli articoli 34, 35 e 36 c.p.c.;
  • l'ipotesi in cui è stata adita la Corte di appello e la domanda del cliente è soggetta alla competenza di un giudice di primo grado -che comporta la rimessione della domanda a quest'ultimo.

Corte di cassazione testo sentenza numero 4485/2018
Valeria Zeppilli

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