La Cassazione ribadisce l'impossibilità per il giudice di mutare rito se la controversia non si limita al quantum ma riguarda anche l'an

di Valeria Zeppilli - Le controversie che vedono contrapposti avvocato e cliente e che hanno per oggetto la liquidazione dei compensi al professionista vanno trattate con rito sommario, sia se hanno ad oggetto la quantificazione della parcella, sia se hanno ad oggetto il diritto del legale di essere pagato.

Sul punto, nell'ordinanza numero 15138/2018 qui sotto allegata, la sesta sezione civile della Corte di cassazione non lascia spazio a dubbi, confermando quanto già sancito nella precedente pronuncia di legittimità numero 3993/2017 e affermando testualmente che "le controversie per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell'avvocato in materia giudiziale civile soggiacciono al rito di cui all'articolo 14 d.lgs. 150 del 2011 anche nell'ipotesi in cui la domanda non sia limitata al quantum ma riguardi l'an della pretesa".

Unicità del rito

Il giudice adito pertanto, anche quando le richieste dell'avvocato non riguardano solo la quantificazione dei suoi compensi, non ha la possibilità di trasformare il rito sommario in rito ordinario né di dichiarare l'inammissibilità della domanda. A prevalere, infatti, è la necessaria unicità del rito con il quale vanno trattate le controversie che hanno come oggetto il credito derivante da prestazioni giudiziali che un legale ha reso in ambito civile.

Le contestazioni del cliente

L'impossibilità di trasformare il rito si estende anche ai casi in cui l'avvocato introduca la domanda di condanna del cliente al pagamento delle proprie spettanze e quest'ultimo, costituendosi, non si limiti a contestare la quantificazione del credito ma sollevi obiezioni anche sull'esistenza del rapporto, sulle prestazioni eseguite e sull'an debeatur in generale.

Corte di cassazione testo ordinanza numero 15138/2018
Valeria Zeppilli

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