La Cassazione chiarisce che l'opposizione a decreto ingiuntivo per compensi dell'avvocato può essere proposta anche con procedimento sommario di cognizione

In materia di compensi professionali dell'avvocato, l'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di onorari maturati per l'attività difensiva svolta in procedimenti penali non è vincolata esclusivamente al rito ordinario di cognizione. In alternativa, l'opponente può legittimamente avvalersi, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, del procedimento sommario di cognizione previsto dagli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile.

Sul punto è intervenuta la Corte di cassazione, con ordinanza n. 1936 del 2026, precisando che, ai fini della verifica della tempestività dell'opposizione ex articolo 641 c.p.c., occorre fare riferimento, nel rito ordinario, alla data di notificazione dell'atto di citazione, mentre nel procedimento sommario rileva la data di deposito del ricorso.

La scelta dell'avvocato creditore di introdurre il procedimento monitorio al di fuori dell'ambito applicativo dell'articolo 14 del d.lgs. n. 150/2011 non incide sulla facoltà dell'opponente di selezionare il rito sommario di cognizione, purché la controversia rientri nella competenza del tribunale in composizione monocratica. In tali ipotesi, spetta al giudice procedere alla corretta qualificazione dell'azione, applicando il rito previsto dalla legge e valutando la tempestività dell'opposizione secondo le relative regole.

Ne consegue che il giudice non può limitarsi a dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per il solo fatto che la domanda non rientri tra quelle disciplinate dall'articolo 14 del d.lgs. n. 150/2011, ma è tenuto a dare corso al procedimento sommario di cognizione, qualora ne ricorrano i presupposti, assicurando una decisione conforme al modello processuale corretto.


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