Deve ritenersi prevalente la normativa europea che non rende necessaria per gli aiuti la qualifica di imprenditore agricolo

di Valeria Zeppilli - Anche gli avvocati possono percepire i contributi agricoli, a prescindere dal fatto che non possiedono la qualifica di imprenditore agricolo.

In un periodo in cui è innegabile la tendenza a un ritorno all'agricoltura, la novità potrebbe interessare moltissimi legali della penisola e, a diffonderla, è la Corte di cassazione con la sentenza numero 4058/2018 del 20 febbraio (qui sotto allegata).

Aiuti legittimi

Per i giudici, infatti, non è giusta la condanna inflitta dalla Corte d'appello di Catanzaro a un avvocato, ritenuto colpevole di aver indebitamente percepito degli aiuti comunitari per lavori di imboschimento in assenza della qualifica di imprenditore agricolo.

Sebbene l'articolo 8 del d.m. n. 494/1998 preveda questo requisito come necessario per ottenere il contributo, bisogna considerare che nel regolamento CEE n. 2080 del 1992, da ritenersi prevalente, ai fini dell'ottenimento del contributo è sufficiente che la domanda prevenga da una persona fisica o giuridica che intenda procedere all'imboschimento di superfici agricole, mentre non è richiesto che tale soggetto sia un vero e proprio imprenditore agricolo.

Efficacia diretta dei regolamenti

La Corte ha infatti ricordato che i regolamenti sono delle fonti normative direttamente efficaci nell'ordinamento interno e prevalgono sulle disposizioni nazionali che, di conseguenza, se sono in contrasto con quelle europee sono da ritenersi inapplicabili.

I giudici del merito, quindi, hanno errato nel considerare in modo esclusivo le disposizioni normative nazionali dimenticando di valutare l'ambito di applicabilità del decreto. Ora, quindi, sono chiamati a una nuova pronuncia.


Corte di cassazione testo sentenza numero 4058/2018
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: