La Cassazione conferma l'esborso a carico del marito, presunto benestante, che non aveva presentato in sede di merito la dichiarazione dei redditi aggiornata

di Lucia Izzo - Se l'ex coniuge, presunto benestante, non produce in giudizio la propria dichiarazione dei redditi aggiornata, è ben possibile che a suo carico venga posto l'assegno di mantenimento nei confronti della moglie o che questo venga aumentato.


Infatti, è consentito al giudice di merito di fare ricorso a presunzioni semplici nella sua valutazione comparativa delle situazioni dei coniugi in regime di separazione, non solo per il riconoscimento del diritto all'esborso, ma anche della sua quantificazione.


Tanto si desume dall'ordinanza della Corte di Cassazione, sesta sezione civile, n. 3709/2018 (qui sotto allegata), che ha respinto il ricorso di un uomo a carico del quale la Corte d'Appello aveva imposto la corresponsione in favore della moglie di un assegno di mantenimento determinato in 300 euro.

Assegno più alto se lui non produce dichiarazione redditi

In Cassazione, tuttavia, l'uomo ritiene che il giudice a quo, nella determinazione dell'esborso che egli avrebbe dovuto corrispondere alla ex, non avesse tenuto conto del fatto che la donna era titolare di adeguati redditi propri. La pronuncia, ribadisce il ricorrente, si era fondata esclusivamente sulla circostanza che lui aveva mancato di produrre in giudizio le sue dichiarazioni dei redditi.


Gli Ermellini, in prima battuta, rammentano che, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi, l'art. 156, comma 2, c.c., dovrà essere inteso nel senso che il giudice sia tenuto a determinare la misura dell'assegno tenendo conto, non solo dei redditi delle parti, ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili "a priori".


Queste vanno individuate, prosegue la Cassazione, in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito e idonei a incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi.


Pertanto, in una simile prospettiva, si ritiene ammissibile che il giudice di merito faccia ricorso a presunzioni semplici (nel concorso dei requisiti ex art. 2729 c.c.) nell'operare una valutazione comparativa delle situazioni dei coniugi in regime di separazione, al fine non solo del riconoscimento, ma anche della quantificazione dell'assegno di mantenimento.


Non si configura, perciò, un'indebita sostituzione dell'iniziativa d'ufficio a quella della parte cui fa carico l'onere della prova, tenuto conto che tale onere può essere assolto anche mediante la prospettazione al giudice medesimo dell'esistenza di elementi presuntivi.


La vicenda

Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha effettuato una corretta comparazione dei redditi delle parti evidenziando come l'uomo fosse proprietario di una casa e la moglie solo di un terreno agricolo e di come la ex percepisse una somma certamente inidonea ad assicurarle il mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (parametro che, si rammenta, vige ancora in ambito di separazione in quanto, a differenza del divorzio, questo presuppone la permanenza del vincolo coniugale).


Ancora, la Corte territoriale ha accertato che l'ex marito, ad onta della dichiarazione da lui effettuata di essere disoccupato e nullatenente, risultava svolgere l'attività di procacciatore di affari, e che il medesimo, in sede di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, aveva ammesso l'esistenza di redditi in misura maggiore di quella dichiarata.


Nel concorso degli elementi presuntivi suesposti, il giudice di appello ha dunque correttamente valorizzato, al fine di trarne elementi di convincimento ex art. 116 c.p.c., anche la mancata produzione, da parte dell'appellato, delle dichiarazioni dei redditi aggiornate. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Cass., VI civ., ord. n. 3709/2018

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