In Gazzetta Ufficiale la legge a tutela degli orfani per crimini domestici che prevede la possibilità di accedere al gratuito patrocinio indipendentemente dal reddito

di Marina Crisafi - Gratuito patrocinio a prescindere dal reddito per i figli delle vittime di femminicidio. Ma anche sequestro dei beni e provvisionale a garanzia del risarcimento dei danni e indegnità a succedere per il reo. Sono alcune delle novità previste dalla legge n. 4/2018, recante disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 1° febbraio scorso e in vigore dal prossimo 16 febbraio (sotto allegata).

Legge orfani crimini domestici: la scheda

Chi sono gli orfani per crimini domestici

La legge dispone innanzitutto che sono orfani per crimini domestici "i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza".

Orfani femminicidio, gratuito patrocinio a prescindere dal reddito

Ex art. 1 della legge 4/2018, dunque, tutti gli orfani per crimini domestici potranno essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti. La disposizione vale sia per i procedimenti penali che per quelli civili derivanti dal reato, ivi compresi quelli di esecuzione forzata.

Sequestro dei beni e provvisionale per i figli delle vittime

Altro importante intervento a tutela dei figli delle vittime di crimini domestici è quello disposto dall'art. 3 della legge che introduce l'obbligo per il pm che procede per omicidio contro il coniuge, il partner civile o il convivente, di richiedere "il sequestro conservativo dei beni a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime".

Inoltre, agli orfani che si costituiscono parte civile, in virtù del novellato art. 539 c.p.p., il giudice deve provvedere "anche d'ufficio, all'assegnazione di una provvisionale - in misura - non inferiore al 50% del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile".

Nel caso in cui i beni dell'imputato siano già sottoposti a sequestro conservativo, lo stesso si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisionale accordata.

Indegnità a succedere per l'omicida

Ulteriore intervento della nuova legge è quello di cui al nuovo art. 463-bis, secondo il quale, il coniuge, anche legalmente separato e il partner dell'unione civile indagati per omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge o partner, sono sospesi dalla successione, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento.

Nel caso di condanna o di patteggiamento, il responsabile è escluso definitivamente dalla successione. Le disposizioni si applicano anche agli indagati per omicidio (volontario o tentato) nei confronti dei genitori, dei fratelli o delle sorelle. Ne deriva che, ex nuovo art. 537-bis c.p.p., quando pronuncia la sentenza di condanna il giudice è tenuto a dichiarare l'indegnità dell'imputato a succedere.

Pensione di reversibilità agli orfani di femminicidio

Inoltre, nei confronti dell'indagato per il quale è chiesto il rinvio a giudizio per omicidio volontario del coniuge (o partner civile) viene prevista la sospensione del diritto alla pensione di reversibilità, fino alla sentenza definitiva.

Nel corso del periodo di sospensione e senza obbligo di restituzione, la stessa sarà percepita dai figli della vittima. Nell'ipotesi di condanna, il giudice dovrà disporre il pagamento di una somma di denaro pari a quanto percepito dal condannato, a titolo di indennità una tantum o di pensione di reversibilità (o indiretta), sino alla data di sospensione. Nel caso, invece, di proscioglimento o archiviazione, la sospensione viene meno e lo Stato dovrà corrispondere gli arretrati.

Figli vittime crimini domestici potranno cambiare cognome

Viene previsto altresì che i figli della vittima di crimini domestici potranno chiedere la modifica del proprio cognome, allorquando coincidente con quello del genitore condannato in via definitiva. La domanda, per indegnità del genitore, va presentata personalmente dal figlio maggiorenne o dal figlio minore, previa autorizzazione del giudice tutelare.

Fondo vittime reati anche per orfani crimini domestici

Il fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, usura, estorsione e reati intenzionali violenti viene esteso anche agli orfani per crimini domestici, con risorse aggiuntive pari a 2 milioni di euro annui, destinati all'erogazione di borse di studio ovvero al finanziamento di iniziative di orientamento, formazione e sostegno per l'inserimento lavorativo.

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Legge orfani crimini domestici

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