Art. 468 comma 4 bis c.p.p., la disciplina normativa e la giurisprudenza sul mancato rispetto delle forme previste per la richiesta e sull'esclusione del verbale di arresto dal suo ambito applicativo

di Annamaria Villafrate - Ex art. 468 comma 4-bis c.p.p., "La parte che intende chiedere l'acquisizione di verbali di prova di altro procedimento penale deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali la stessa o altra parte chiede la citazione, questa è autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l'esame a norma dell'articolo 495".

Art. 468 comma 4 bis: cosa prevede la norma

La disposizione in esame prevede che chi desidera chiedere l'acquisizione di verbali di altri procedimenti penali, compresi quelli delle prove assunte in fase di incidente probatorio deve chiederlo espressamente al momento del deposito della lista testi. Se si tratta di verbali di dichiarazioni, se la parte chiede anche l'autorizzazione a citare testi che le hanno rese, l'autorizzazione è concessa dal Giudice dopo che il relativo esame è stato ammesso in sede di dibattimento.

Art 468 comma 4 bis: cosa dice la giurisprudenza

La giurisprudenza ritiene che la mancata indicazione della acquisizione dei verbali contestualmente al deposito della lista testi non è causa di nullità o inutilizzabilità degli atti acquisiti. Lascia perplessi però che, sempre secondo giurisprudenza, tale violazione non comporti neppure l'inammissibilità della richiesta di acquisizione di verbali di altri procedimenti.

Questa interpretazione infatti priva di significato il comma in commento, che non a caso utilizza un'espressione dal tono imperativo "deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste".

- Cassazione Penale, sentenza n. 8634/2015

Con riferimento al motivo di ricorso, il cui oggetto è l'asserita violazione dell'art. 468, comma 4 - bis, cod. proc. pen. verificatasi in occasione della acquisizione documentale, richiesta dal Pm nel giudizio di primo grado, degli atti relativi ad un incidente probatorio relativo ad altro procedimento penale e dovuta alla circostanza che siffatta acquisizione era stata disposta sebbene non fosse stata richiesta dal Pm unitamente al deposito della lista testi, osserva la Corte, premesso che l'argomento già aveva formato oggetto di uno specifico motivo di appello e che lo stesso era stato disatteso dalla Corte territoriale, che, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, l'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 468, comma 4 -bis, cod. proc. pen., per l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento, non è causa di nullità, non ricadendo in alcuna previsione, espressa o di ordine generale, né di inutilizzabilità, derivando quest'ultima dalla violazione di un divieto di acquisizione, che, quando non è esplicito, è ravvisabile soltanto in relazione alla natura o all'oggetto della prova e non in relazione alle modalità della sua assunzione (cfr. Cass., Sezione III penale, 4 ottobre 2011, n. 35865).

- Cassazione Penale, sentenza n. 14588/2017

La Cassazione penale con sentenza n. 14588/2017 ha precisato che: "Priva di pregio è anche l'eccezione inerente all'acquisizione del verbale di arresto. La necessità di un'espressa richiesta, da formulare unitamente al deposito della lista testimoniale, inerisce infatti, a norma dell'art. 468, comma 4- bis, cod. proc. pen. esclusivamente ai verbali di prove. Ma l'arresto non è una prova e dunque il relativo verbale non costituisce verbale di prova ma soltanto documentazione di un atto non ripetibile, comunque acquisibile a norma dell'art. 238, comma 3, cod. proc. pen., a prescindere dalla formulazione della richiesta ex art. 468 comma 4-bis cod. proc. pen.".

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Cassazione Penale, sentenza n. 8634/2015
Cassazione Penale, sentenza n. 14588/2017

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