Lo ha implicitamente confermato la Cassazione con una pronuncia che ha fatto chiarezza sulla legittimazione a impugnare dei condomini

di Valeria Zeppilli - La Corte di cassazione, con la sentenza numero 29748/2017 (qui sotto allegata), ha implicitamente confermato che le spese per l'autospurgo in condominio devono essere poste a carico del singolo condomino in misura proporzionale al valore della sua proprietà.

I giudici hanno infatti dichiarato inammissibile il ricorso promosso da alcuni condomini avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello, in riforma di quanto affermato dal giudice di primo grado, aveva annullato la deliberazione condominiale relativa alla ripartizione delle spese per il servizio di autospurgo, posto che la stessa non era stata effettuata secondo il criterio di cui all'articolo 1123, comma 1, del codice civile.

Legittimazione

Nel dichiarare l'inammissibilità, la Cassazione ha fatto chiarezza su un aspetto molto importante in materia di impugnazione delle delibere condominiali: la legittimazione ad agire e la legittimazione a resistere.

In particolare, dal lato attivo la legittimazione è di ciascun condomino mentre dal lato passivo è soltanto dell'amministratore, senza necessità di partecipazione dei singoli condomini. Tale ultima circostanza deriva dal fatto che la controversia ha per oggetto un interesse comune dei condomini, anche se opposto all'interesse particolare di uno di essi.

Per la Cassazione, pertanto, nelle controversie inerenti all'impugnativa ex art. 1137 c.c. la sentenza che ha visto soccombente il condominio non può essere impugnata dal singolo condomino ma la legittimazione al gravame spetta esclusivamente all'amministratore. Se questi non vi provvede, l'impugnazione è esclusa.

Si tratta, insomma, di un'ipotesi da tenere ben distinta da quella relativa alle controversie che hanno ad oggetto azioni reali, che incidono sul diritto pro quota o esclusivo di ogni condomino, o azioni personali che incidono in maniera diretta e immediata sui diritti di ciascun partecipante, per le quali è ammessa l'impugnazione individuale.

Corte di cassazione testo sentenza numero 29748/2017
Valeria Zeppilli

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