Ricorda la Cassazione che il proprietario del veicolo è obbligato a conoscere l'identità del soggetto a cui affida la conduzione dell'auto e a comunicarne i dati, altrimenti è legittima la contestazione della violazione ex art. 126-bis del codice della strada

di Annamaria Villafrate - Il proprietario di un'auto è sempre tenuto a conoscere l'identità del soggetto a cui affida la conduzione del proprio veicolo e a comunicarne i dati all'autorità amministrativa che gliene faccia richiesta, giacché responsabile della circolazione del veicolo stesso nei confronti della P.A. e dei terzi, per cui, in caso di inosservanza del suddetto dovere, la contestazione della violazione di cui all'art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, è legittima. E' quanto ha affermato la Cassazione, nella sentenza n. 29593/2017 (sotto allegata).

Cosa prevede l'art. 126-bis del codice della strada

L'art. 126 bis codice della strada, che disciplina la patente a punti, prevede, al comma 2 che: "il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione".

La norma pone quindi l'obbligo a carico del proprietario di un veicolo di comunicare i dati del conducente del mezzo, entro 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, al fine di applicare correttamente la sanzione di decurtazione dei punti dalla patente.

La vicenda

I fatti che conducono all'emanazione della sentenza della Cassazione hanno inizio quando il ricorrente, deducendo l'erronea applicazione degli artt. 126 bis e 180 C.d.S. e dei principi della Suprema Corte, sostiene, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 126 bis C.d.S, di aver comunicato tempestivamente, tramite raccomandata, i dati anagrafici propri e del conducente, gli estremi e la copia autenticata della propria patente di guida.

Proprietario auto è tenuto a conoscere chi è alla guida

Queste le conclusioni della Suprema Corte sul caso: "in tema di violazioni alle norme del codice della strada, il proprietario di un veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti della P.A. o dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali affida la conduzione e, di conseguenza, a comunicare tale identità all'autorità amministrativa che gliene faccia legittima richiesta, al fine di contestare un'infrazione amministrativa, l'inosservanza di tale dovere di collaborazione essendo sanzionata, in base al combinato disposto degli artt. 126 bis e 180 C.d.S., alla luce di quanto espressamente affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 27 del 2005; che in particolare, si è statuito che, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l'illecito amministrativo previsto dal combinato disposto dell'art. 126 bis C.d.S., comma 2, e art. 180 C.d.S., comma 8, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell'eventuale incapacità d'identificare detti soggetti necessariamente risponde a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l'identità del conducente (Cass., Sez. 2, 12 giugno 2007, n. 13748)".

Orbene, nel caso di specie, il fatto che il ricorrente "non avrebbe invocato alcun motivo di giustificazione ma avrebbe espresso un mero rammarico, comunicando tuttavia i propri dati e facendosi carico della presunta infrazione, si risolve nella sollecitazione di una nuova lettura della detta comunicazione, diversa da quella effettuata, con logica e congrua motivazione, dal Tribunale". Per cui il ricorso è rigettato.

Cassazione civile sentenza n. 29593 - 11 dicembre 2017

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