La legge n. 148/2017 ha inserito anche Agenzia delle Entrate-Riscossione tra le amministrazioni previste dall'art. 14 del d.lgs. 669/1996. Novità anche sulla volontari disclosure e lo split payment

di Lucia Izzo - Tra le importanti, anche se meno discusse, novità emergenti dalla conversione in legge del decreto n. 148/2017 (per approfondimenti: Dl fiscale è legge: da bollette telefono a equo compenso, tutte le novità), si registrano altresì precisazioni riguardanti voluntary disclosure per somme detenute all'estero, estensione dello split payment, nonché l'inserimento dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione tra le amministrazioni nei confronti delle quali si applica la procedura di cui all'art. 14 del d.l. n. 669/1996 (per approfondimenti: La notifica del titolo e del precetto alla Pubblica Amministrazione e il termine dei 120 giorni).

Esecuzione forzata P.A.: procedure completate anche dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione

L'art. 19-octies (Disposizioni in materia di riscossione) modifica il menzionato art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, norma riguardante l'esecuzione forzata nei confronti di Pubbliche Amministrazioni.

Agenzia delle Entrate-Riscossione viene inserita, accanto ad amministrazioni dello Stato ed enti pubblici non economici, tra i soggetti che potranno completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro il termine di 120 dalla notificazione del titolo esecutivo.

Prima, il creditore non potrà procedere a esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto, rimedi attivabili solo decorso il termine previsto dalla legge laddove l'amministrazione risulti inadempiente.

Voluntary disclosure per i soldi all'estero

L'art. 5-septies precisa disposizioni in materia di "collaborazione volontaria" per l'emersione di redditi prodotti all'estero.

Sarà, infatti, possibile regolarizzare le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero violativi degli obblighi di dichiarazione previsti dalla legge da soggetti fiscalmente residenti in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti all'estero, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi, derivanti da redditi di lavoro prodotti all'estero.

Bisognerà, all'uopo, versare il 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi. Stessa procedura anche per somme e attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa.

L'istanza di regolarizzazione potrà essere trasmessa fino al 31 luglio 2018 e gli autori delle violazioni potranno provvedere spontaneamente al versamento in un'unica soluzione di quanto dovuto entro il 30 settembre 2018.

Il versamento potrà essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo e, in tal caso, il pagamento della prima rata dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2018. Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avverrà dal momento del versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o dell'ultima rata.

Infine, limitatamente a somme e attività oggetto della procedura di regolarizzazione, anche in deroga rispetto a quanto previsto dallo Statuto del Contribuente (art. 3, L. 212/2000), i termini per l'accertamento che scadranno a decorrere dal 1° gennaio 2018, saranno fissati al 30 giugno 2020 ai sensi del presente articolo.

La procedura non si applicherà a somme e attività già oggetto di collaborazione volontaria di cui alla legge 186/2014 e al decreto-legge n. 153/2015 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 187/2015), inoltre non si darà luogo al rimborso delle somme già versate.

Notifica cartella di pagamento in presenza di ulteriori formalità

Ancora, sempre in materia di riscossione, la legga ha modificato l'art. 26, primo comma, del d.P.R. n. 602/1973.

In particolare, si prevede che, laddove siano necessari ulteriori formalità per perfezionare la notifica della cartella di pagamento da parte dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, le stesse potranno essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi, ciascuno dei quali certificherà l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta.

Comunicazioni IVA con cadenza semestrale

Altra novità prevista dall'art. 1-ter della manovra, riguarda gli adempimenti comunicativi ex art.21, co. 1, d.l. 78/2010, ovverosia le comunicazioni telematiche all'Agenzia delle entrate delle operazioni rilevanti a fini IVA.

I contribuenti potranno effettuarle con cadenza semestrale, limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni, o al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonché alla tipologia dell'operazione ai fini dell'IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura.

Legge n. 172/2017

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