Esistono diversi metodi per verificare la "genuinità" di un assegno circolare. Uno di questi è il c.d. bene emissione

di Redazione - Quando si dubita della genuinità di un assegno circolare, prima di tutto è necessario verificare che esso sia stato correttamente compilato in ogni sua parte.

Ma esiste uno strumento attraverso il quale si possono ottenere maggiori certezze. Si tratta del c.d. bene emissione, mediante il quale è possibile ottenere dalla banca emittente la certezza sull'effettiva esistenza ed emissione dell'assegno.

Cos'è il bene emissione

Il c.d. bene emissione è una prassi bancaria in virtù della quale la banca correntista del beneficiario di un assegno circolare, informandosi presso la banca emittente, conferma al cliente la validità dell'assegno stesso.

Il bene emissione si differenzia da altri strumenti (come dichiarazioni, conferma, visto, ecc.) giacchè non è contenuto nel titolo, non è disciplinato dalla legge sugli assegni e consiste in una mera assunzione di informazioni che non si traduce in una obbligazione di natura cartolare.

Il bene emissione riguarda la regolarità formale di un assegno circolare, a differenza, ad esempio, del bene fondi.

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Bene emissione e responsabilità della banca

Tuttavia, una volta che la banca fornisce l'informazione sull'assegno circolare, la stessa non può essere inesatta (cfr. Cass. n. 24084/2008) e laddove si riveli tale, la banca potrebbe essere tenuta al risarcimento del danno (cfr. Cass., n. 10492/2001).

In una recente sentenza (Trib. Verona 27.9.2012), è stata affermata la responsabilità della banca negoziatrice di un assegno circolare verso il proprio cliente, beneficiario del titolo, per il mancato pagamento dello stesso.

Nella specie, la banca, su richiesta scritta del cliente, aveva confermato al telefono il c.d. bene emissione dell'assegno circolare, previa verifica telefonica con la banca emittente. Secondo il giudice, l'istituto non è stato diligente nell'adempimento dell'obbligo che si è sostanziato in una mera richiesta telefonica alla banca emittente. Il danno è stato liquidato nell'ammontare dell'assegno, oltre rivalutazione e interessi.

Anche nella giurisprudenza dell'Arbitro bancario e finanziario, si rinviene l'accoglimento di una richiesta di risarcimento in via extracontrattuale da parte del beneficiario di un assegno circolare, successivamente rivelatosi falso, nei confronti della banca emittente, sulla base della circostanza che il bene emissione rappresenta una garanzia immediata che la banca onorerà il suo impegno e rappresenta fonte di un giustificato affidamento per il prenditore (Abf n. 2965/2012; Abf n. 3009/2012).

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Vedi anche: L'assegno circolare

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