La Cassazione rammenta che il reato ex art. 731 c.p. si configura solo per inosservanza dell'obbligo di istruzione elementare dei minori

di Lucia Izzo - A seguito dell'abrogazione dell'art. 8 della legge n. 1859/1962, operata dal d.lgs. n. 2012/212, la contravvenzione di cui all'art. 731 c.p. può configurarsi solo per inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori e non, invece, per quanto riguarda le scuole medie. Inoltre, il termine prescrizionale previsto per il reato decorre dalla fine dell'anno scolastico.


Lo ha rammentato la Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza 50624/2017 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso del P.M. contro la sentenza che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato ex art. 731 c.p. nei confronti di una coppia dei genitori che aveva omesso di impartire l'istruzione scolastica al figlio minore.


Deducendo violazione degli artt. 157 e 158 c.p., il Procuratore Generale evidenzia come il reato contestato abbia natura permanente e, pertanto, il termine prescrizionale del reato sarebbe dovuto decorrere a partire dall'ultimo giorno di scuola dell'anno scolastico, momento in cui era cessata la permanenza.

Obbligo istruzione minori: la prescrizione decorre dall'ultimo giorno di scuola dell'anno scolastico

Gli Ermellini, accogliendo la doglianza, confermano il carattere permanente della contravvenzione prevista all'art. 731 c.p., relativa all'inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori da parte dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale: la condotta omissiva, infatti, si protrae per tutta la durata dell'anno scolastico e la permanenza del reato può farsi cessare con l'adempimento dell'obbligo.


Nel caso di specie, essendo la contestazione relativa all'anno scolastico 2012/2013, il termine massimo prescrizionale quinquennale, ai sensi degli artt. 157 e 160 c.p., maturerà nel giugno 2018, pertanto il reato non può ritenersi prescritto.


La Cassazione, inoltre, precisa che il giudice del rinvio che si occuperà del nuovo giudizio a seguito dell'annullamento operato dai giudici di legittimità, dovrà altresì valutare quale sia l'obbligo scolastico inosservato.

Nessun reato per chi non manda i figli alla scuola media

Bisognerà all'uopo tener conto del principio di diritto per cui la contravvenzione di cui all'art. 731 c.p., secondo la normativa vigente a seguito dell'abrogazione dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, ad opera del d.lgs. 13 dicembre 2010, n.212, è configurabile solo in caso inosservanza dell'obbligo di istruzione elementare.


In particolare, con l'entrata in vigore summenzionato decreto legislativo, è venuta meno la previsione che consentiva di estendere l'ambito applicativo dell'art. 731 c.p. anche alla violazione dell'obbligo scolastico della scuola media inferiore.


Attualmente, dunque, l'art. 2, lett. c), L. 28 marzo 2003, n. 53 stabilisce l'obbligo scolastico per almeno dodici anni a partire dalla iscrizione alla prima classe della scuola primaria (già scuola elementare) o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.


Tuttavia, conclude la Cassazione, nessuna norma penale punisce l'inosservanza dell'obbligo scolastico della scuola media anche inferiore, sicché un'eventuale estensione dell'art. 731 c.p. anche a detta ipotesi si risolverebbe in un'inammissibile interpretazione analogica in malam partem.


Cass., V sez. pen., sent. 50624/2017

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