Per il Tribunale di Taranto, per l'accertamento del nesso di causalità occorre far ricorso ad un giudizio controfattuale meramente ipotetico

di Valeria Zeppilli - La fase diagnostica precedente a un'operazione chirurgica è un aspetto fondamentale dell'attività del medico, tanto che il chirurgo che omette l'esecuzione degli esami utili per formulare una prognosi che sia corretta, certamente o con elevata probabilità, può rispondere penalmente della scelta di eseguire un intervento sbagliato.

Proprio per tale ragione, la seconda sezione penale del Tribunale di Taranto, con sentenza numero 378/2017 (sotto allegata), ha decretato la condanna di due ortopedici che, per imprudenza, imperizia e negligenza, avevano omesso di sottoporre ad indagini diagnostiche adeguate un paziente, giunto in ospedale a seguito di un infortunio occorso durante una partita di calcetto.

L'omissione degli ortopedici

In particolare, solo durante l'intervento chirurgico i medici si erano accorti della presenza di fratture e rotture di legamenti, che avrebbero potuto essere riscontrate anche con una preventiva risonanza magnetica nucleare. Di conseguenza, il quadro traumatico del paziente non era stato oggetto di un adeguato trattamento chirurgico.

Ad aggravare la responsabilità dei sanitari, poi, si era aggiunta anche la circostanza che gli stessi avevano dimesso il paziente senza prescrivergli alcuna terapia antibiotica.

Il loro comportamento complessivo, irrispettoso dei canoni prescritti, aveva quindi determinato l'allungamento della malattia del paziente, che si era protratta per un arco temporale ben superiore ai quaranta giorni e che aveva quindi determinato un deficit funzionale da qualificare come lesione grave.

Il nesso di causalità

Con riferimento al nesso di causalità, il Tribunale di Taranto ha ricordato che, per giurisprudenza costante, in caso di responsabilità per condotte omissive in fase diagnostica, "occorre far ricorso ad un giudizio controfattuale meramente ipotetico" con il quale accertare, dato per verificato il comportamento omesso, se "quest'ultimo avrebbe, con un alto grado di probabilità logica, impedito o significativamente ritardato il verificarsi dell'evento o comunque ridotto l'intensità lesiva dello stesso".

Nel caso di specie, successivamente ai fatti era stato eseguito un intervento riparativo che aveva determinato la stabilizzazione funzionale dell'arto del paziente. Di conseguenza, è chiaro, per i giudici, che laddove i medici avessero provveduto a praticare la seconda operazione (corretta) già nell'immediatezza dell'incidente, non si sarebbe di certo verificato il prolungamento della malattia per tutto il periodo antecedente all'intervento riparativo.

I sanitari, quindi, sono stati dichiarati colpevoli del reato di lesioni personali colpose e condannati, con applicazione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di venti giorni di reclusione ciascuno e al pagamento delle spese processuali.

Trib. Taranto, sentenza n. 378/2017
Valeria Zeppilli

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