In sostanza le censure sono rivolte nei confronti dell'atto conclusivo del rapporto d'impiego, la cui conformità o difformità dalla legge, configura un giudizio che esula dalla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di pensioni, rientrando nel novero della cognizione del giudice del rapporto di servizio (cfr., sez. III, 31 luglio 1996, n. 335/96; 21 novembre 1996, n. 428/96; 10 marzo 1997, n. 105/97; e tra le più recenti: 3^(5e) appello n. 414 del 7.6.2004; Sez. Emilia Romagna n. 280 del 3.7.2005). Ed invero costituisce “ius receptum” che una domanda del tipo di quella qui in esame esula palesemente dai poteri di questo Giudice, che non può ignorare o disapplicare o comunque censurare i provvedimenti intesi a regolamentare il rapporto di servizio.
LaPrevidenza.it, 01/10/2005
Corte dei Conti Toscana, Sentenza 20.06.2005 n° 402
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