... deve, infatti, considerarsi che il diritto al trattamento privilegiato è del tutto autonomo rispetto al titolo risolutivo del rapporto di servizio (Sez. Campania, 26.2.2001, n. 279) e che la risoluzione del rapporto di servizio non osta di per sé al riconoscimento della pensione privilegiata (Sez. riunite n. 50 del 18.3.1981) purchè sia riconosciuto l'effettivo carattere inabilitante delle infermità, dipendenti dal servizio, al servizio stesso. in Laprevidenza.it
Corte dei Conti Toscana, sentenza 26 gennaio 2005 n° 83
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Patrocinio a spese dello Stato e riduzione compenso difensore irreperibile
- Patto di non concorrenza, corsi di formazione e tutela della professionalità del lavoratore
- Condominio: le spese straordinarie spettano al nudo proprietario
- Dl Giustizia 2026: nuovo esame avvocati
- Società in house enti locali: la pronuncia della Consulta




