Importante sentenza delle Sezioni Unite che risolvono il contrasto sull'azione del multato che deduce invalida o mancata notifica del verbale di accertamento

di Lucia Izzo - Se l'automobilista riceve una cartella di pagamento relativa a multa per violazione del codice della strada, che tuttavia non gli è stata notificata, avrà trenta giorni di tempo per proporre opposizione.


Si tratta di azione non avente natura recuperatoria in senso stretto, poiché all'opponente non è garantita la possibilità di proporre tutte le difese che avrebbe potuto esercitare laddove la notifica fosse stata correttamente effettuata. Laddove l'amministrazione, invece, non riesca a dimostrare che la notifica è stata validamente e tempestivamente effettuata, la pretesa sanzionatoria è estinta.


Il destinatario della cartella di pagamento che non abbia ricevuto la notificazione del verbale di accertamento non è, tuttavia, privato di tutela nel confronti dell'amministrazione, ma questa andrà esercitata entro un termine di decadenza di durata pari a quello del quale si sarebbe potuto avvalere ove, ricevendo la notificazione, avesse inteso contestare la conformità a diritto dell'irrogazione della sanzione.


Tanto di desume dalla sentenza n. 22080/2017 (sotto allegata), con cui le Sezioni Unite di Cassazione si sono espresse sulla vicenda di un automobilista che aveva agito nei confronti dell'amministrazione in opposizione alla cartella di pagamento notificatagli per multe a seguito di violazione del codice della strada.

Mancata notifica del verbale di accertamento: il contrasto interpretativo sull'azione del multato

Il ricorrente aveva dedotto di non aver ricevuto alcuna notificazione del verbale di accertamento posto a base della cartella impugnata e in Cassazione censura la sentenza impugnata che, confermando quella di primo grado, ha reputato inammissibile la sua opposizione in quanto tardiva.


Per il multato, tuttavia, tale rimedio sarebbe esperibile in via autonoma e senza limiti di tempo quando si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per difetto del titolo esecutivo.


Di contrario avviso il Comune controricorrente, secondo cui l'unica opposizione proponibile nell'ipotesi in esame è quella c.d. recuperatoria che, tuttavia, va avanzata entro il termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione della cartella di pagamento.


Entrambe le parti pongono a sostegno delle proprie argomentazioni delle pronunce di legittimità che dimostrano un contrasto di orientamenti esistente in seno alla Corte di Cassazione.


Pertanto, si ritiene necessario che le Sezioni Unite si esprimano sulla qualificazione dell'azione che esercita il destinatario di una cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione per il pagamento di sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice dell Strada, quando l'interessato intenda dedurre che il verbale di accertamento dell'infrazione non gli sia stato notificato o sia stato notificato invalidamente oppure oltre il termine legge.

Sezioni Unite: l'azione esercitata dopo la notifica della cartella non è recuperatoria in senso proprio

Gli Ermellini chiariscono che tale azione, esercitata dopo la notificazione della cartella di pagamento per dedurre il vizio di notificazione del verbale di accertamento, non è azione recuperatoria in senso proprio, a differenza di quella esperita contro l'ordinanza di ingiunzione non notificata (ex art. 6 del d.lgs. 150/2011) tesa a recuperare, dopo la notificazione della cartella di pagamento, il mezzo di tutela del quale la parte non si e potuta tempestivamente avvaleere per l'omessa o invalida notificazione.


In quest'ultima eventualità, infatti, il destinatario dell'ingiunzione della cartella può recuperare tutte le difese che avrebbe potuto svolgere avverso l'ordinanza di ingiunzione, sia sul piano formale (riguardanti il procedimento di formazione del titolo), sia su quello sostanziale (riguardanti la pretesa sanzionatoria).


Diverso il caso in cui viene, dopo la notificazione della cartella di pagamento, viene recuperata l'azione (oggi disciplinata dall'art. 7 d.lgs. 150/2011) per dedurre omessa o invalida notificazione del verbale di accertamento, poiché in tal caso non c'è spazio per svolgere difese diversa da questa, ossia difese nel merito della pretesa sanzionatoria


Infatti, prosegue la sentenza, se l'amministrazione (che è onerata dalla relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuta alla notificazione) non dimostra di aver eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta.

Multe non notificate: 30 giorni per proporre opposizione

Ciò che viene recuperato, precisa il Supremo Collegio nomofilattico, è la possibilità, per il destinatario della pretesa, di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell'omessa o invalida notificazione.


Questa considerazione consente di superare la perplessità circa l'idoneità della notificazione della cartella di pagamento, che si fondi su un verbale di accertamento di infrazione del Codice della Strada, a consentire la contestazione nel merito di quest'ultimo. Per il "recupero" di che trattasi è sufficiente il richiamo del verbale di accertamento nei suoi termini identificativi.


Se, per contro, l'amministrazione dimostri di aver ottemperato validamente alla notificazione, l'opposizione non potrà che essere dichiarata inammissibile: ogni difesa, anche di merito, sarà preclusa poiché si sarebbe dovuta svolgere nel termine di 30 giorni decorrente da quella notificazione.


In conclusione, le Sezioni Unite pronunciano il seguente principio di diritto: "L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada, il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento".


Cassazione, SS.UU., sentenza n. 22080/2017

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