Per la Cassazione la fattura non prova in modo inequivoco che l'incarico fu conferito personalmente dal cliente

di Lucia Izzo - La fattura non prova inequivocamente che l'incarico fu conferito dal cliente personalmente, anziché nella sua diversa qualità di legale rappresentante di una società.


Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 21576/2017 (qui sotto allegata) respingendo il ricorso di un'avvocatessa contro la sentenza che, riformando la decisione di prime cure, aveva ritenuto non le spettasse il compenso per l'attività svolta quale difensore di una società di cui all'epoca il suo cliente era legale rappresentate.


Per il giudice a quo il solo dato letterale e oggettivo risultante dalla procura ad litem rilasciata alla legale non costituiva prova inequivoca che l'incarico professionale le fosse stato conferito dal cliente personalmente, anziché, nella sua veste di legale rappresentante della società assistita.


Per la ricorrente, invece, ha sbagliato il giudice a quo a ritenere che il cliente nulla le dovesse, poichè non non avrebbe tenuto conto degli indizi precisi, gravi e concordanti che indicavano il personale conferimento del mandato.

La fattura non prova inequivocamente il conferimento dell'incarico

Gli Ermellini premettono che il motivo si risolve in una richiesta di nuova interpretazione dei documenti dei fatti di causa, diversa da quella operata dalla Giudice del merito, non proponibile nel giudizio di Cassazione se, come nel caso in esame, il ragionamento del Giudice di merito non presenta vizi logici o contraddizioni


La Cassazione ritiene corretto quanto affermato dal Tribunale, secondo cui il solo dato letterale e oggettivo risultante dalla procura non costituiva prova inequivoca che l'incarico professionale fosse stato conferito dal cliente personalmente, anziché, nella sua veste di legale rappresentante della società assistita dall'avvocato.


E ancora, tale prova non può dirsi raggiunta in via presuntiva sul presupposto che una prima fattura a saldo delle spettanze, a detta del professionista a titolo di acconto, venne pacificamente evasa dalla società della quale il cliente era legale rappresentante.


Tale circostanza, secondo i giudici d'appello e non smentita in Cassazione, non costituisce indice sufficiente e certo della ragione per cui detta richiesta venne formulata, né tanto meno del fatto che essa consista nell'essere l'incarico professionale stato conferito personalmente dal cliente, ben potendo tale richiesta trovare diversa e più plausibile spiegazione in una logica di risparmio di spesa infragruppo.

Cass., VI civ., ord. n. 21576/2017

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: