Per il Tribunale di Milano il danneggiato ha dato avvio al processo eziologico dal quale è derivato il sinistro

di Lucia Izzo - Niente risarcimento all'uomo che viene urtato da un cane dopo avergli offerto un biscotto riportando fratture a causa della caduta. Il danneggiato, infatti, può superare la responsabilità a suo carico solo dimostrando la che sussista un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva idoneo a interrompere il nesso tra la condotta dell'animale e l'evento lesivo.

Offrire del cibo agli animali, infatti, li attira verso di sé e scatena reazioni anche sproporzionate, insolite o imprevedibili, che colui che compie il gesto può aspettarsi e dunque ne accetta il rischio.

Lo ha precisato il Tribunale di Milano, sez. X civile, nella sentenza n. 6345/2017 (qui sotto allegata) pronunciandosi sulla domanda di un uomo che aveva chiamato in giudizio il proprietario e l'accompagnatore di un cagnolino per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti.

Mentre era al parco con i suoi cani, l'attore veniva urtato dall'animale dei convenuti e cadeva riportando la frattura del piatto tibiale e del malleolo peronale posteriore della gamba sinistra, venendo poi sottoposto a intervento chirurgico e ingessatura.

Nell'imminenza del fatto l'accompagnatore del cane prestava soccorso, si assumeva la responsabilità del sinistro con dichiarazione scritta e affermava di essere titolare di una polizza di assicurazione: la compagnia assicurativa, non essendo egli il proprietario dell'animale, declinava ogni responsabilità.

Da qui la citazione innanzi al Tribunale sia del proprietario che dell'accompagnatore affinchè venissero dichiarati responsabili, in via solidale o alternativa, ex art. 2052 c.c. e condannati al risarcimento dei danni.

I convenuti evidenziano che l'attore e i suoi cagnolini avevano un rapporto di affettuosa amicizia con l'animale in quanto tutti frequentatori dell'area verde del parco e che, la sera del sinistro, l'attore aveva attirato a sé il cane per offrigli, come d'abitudine, dei biscotti. Da qui ritenevano la sussistenza del caso fortuito e/o, in via subordinata, del concorso colposo del danneggiato.

Il caso fortuito escludente la responsabilità ex art. 2052 c.c.

Per i giudici la fattispecie rientra in quanto previsto dall'art. 2052 c.c.: la presunzione di responsabilità del proprietario o di chi si serve di un animale, spiegano i giudici, si fonda non su un comportamento o un'attività (commissiva od omissiva), ma su una relazione (di proprietà o di uso, fondante la custodia e la sorveglianza) intercorrente tra i predetti e l'animale.

Sussiste tuttavia il limite del caso fortuito la cui prova, a carico del convenuto, può anche avere ad oggetto il comportamento colposo del danneggiato avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità ed eccezionalità.

In base al principio "cuius commoda eius et incommoda", la ratio della norma, che individua una responsabilità presunta e non una colpa presunta, è, infatti, quella di individuare un responsabile per i danni cagionati dall'animale.


Tale responsabilità postula, ai fini della sua operatività, l'esistenza di un nesso eziologico (tra il comportamento dell'animale e l'evento dannoso secundum o contra naturam) che giustifichi l'imputabilità dell'evento dannoso e la risarcibilità del pregiudizio derivatone: questo andrà provato dall'attore, mentre il convenuto potrà superare la presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso tra la condotta dell'animale e l'evento lesivo.


Pertanto, se la prova liberatoria richiesta dalla norma non viene fornita, del danno risponde il proprietario dell' animale, essendo irrilevante che il comportamento dannoso di questo sia stato causato da suoi impulsi interni imprevedibili o inevitabili.

Offre biscotti al cane e cade urtato dall'animale: niente risarcimento

Nel caso di specie è evidente per i giudici la contribuzione dell'attore in termini di avvio della serie causale sfociante nell'evento-danno e ciò integra l'ipotesi di fortuito incidentale, difettando invece la prova del nesso eziologico.


Offrendo dei biscottini all'animale, l'attore lo ha attirato a sè sollecitandone una reazione di esuberanza manifestata nella corsa verso l'oggetto del desiderio, al fine di recuperarlo ed esprimere la propria gratitudine, che ha causato l'urto.


Il danno, infatti, è stato causato dall'urto del cane e non da altre reazioni (morsi o aggressioni) dell'animale, proprio perché questi era intento a recuperare il biscottino: l'attore ha dato avvio al processo eziologico dal quale è derivato il sinistro e, dunque, ne ha accettato il rischio.


Quanto rilevato, vale ad escludere la responsabilità dei convenuti ancor prima e a prescindere dalla valutazione della colpa dell'attore ex art. 1227 c.c. da questi ultimi eccepita.


Il pregiudizio, quale conseguenza della serie causale sfociante nell'evento dannoso, è esclusivamente addebitabile all'attore poiché la responsabilità del proprietario del cane e/o degli altri soggetti equiparati ex art. 2052 c.c. non può estendersi fino a coprire anche gli atti volontari posti in essere dagli utenti come, appunto, quello dell'attore che ha provocato intenzionalmente la corsa del cane verso di sé.

Tribunale di Milano, sent. 6345/2017

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: