Per il Tribunale di Genova la norma della legge di stabilità 2015 non va interpretata in senso abrogativo dell'esclusione di cui al d.l. n. 132/2014

di Valeria Zeppilli - Il Tribunale di Genova, con ordinanza del 28 aprile 2017 (qui sotto allegata), ha escluso che l'obbligo di negoziazione assistita si estenda anche alle controversie aventi a oggetto un contratto di trasporto, nelle quali sia coinvolto un consumatore.

Da un lato, infatti, è vero che la legge di stabilità

per il 2015, all'articolo 1, comma 249, ha previsto che l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita di cui al decreto legge numero 132/2014 costituisce condizione per esercitare in giudizio un'azione avente ad oggetto un contratto di trasporto e sub-trasporto; dall'altro lato, però, è anche vero che l'articolo 3 del predetto decreto legge, all'ultimo periodo del primo comma, esclude espressamente l'operatività dell'obbligo di negoziazione assistita con riferimento alle controversie che riguardano "obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori".

La direttiva 2013/11/EU

Per il giudice, insomma, occorre dare rilevanza a tale ultima previsione senza invece avvalorare la tesi in forza della quale la norma della legge di stabilità andrebbe interpretata in termini abrogativi della norma del decreto legge numero 132/2014. Diversamente, infatti, ci si porrebbe in contrasto con quanto disposto dalla direttiva 2013/11/EU del Parlamento

Europeo e del Consiglio, che, a tutela dei consumatori, prevede una particolare procedura di risoluzione alternativa delle controversie alla quale, al contrario di quanto avviene nella negoziazione assistita, è possibile accedere anche senza l'assistenza di un avvocato.

Peraltro, come emerge dalla stessa relazione introduttiva del decreto 132, di tale direttiva (poi pienamente attuata in Italia con il decreto legislativo numero 130/2015) il legislatore ha tenuto espressamente conto nello stabilire la clausola di esclusione.

In conclusione, quindi, se il contratto di trasporto vede come parte un consumatore, l'azione giudiziale che dallo stesso trae origine non deve essere obbligatoriamente preceduta dalla procedura di negoziazione assistita.

Tribunale di Genova testo ordinanza del 28 aprile 2017
Valeria Zeppilli

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