Per la Cassazione il giudice deve adeguatamente motivare se si discosta dalla nota presentata dall'avvocato

di Lucia Izzo - La liquidazione del compenso all'avvocato che ha espletato attività di gratuito patrocinio va effettuata in base alla nota presentata e non forfettariamente. Il giudice, infatti, deve motivare dettagliatamente circa i criteri di calcolo laddove la somma liquidata si discosti da tale nota.


Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 20325/2017 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso di un avvocato contro l'ordinanza del Giudice di Pace che gli aveva liquidato la somma spettante quale compenso per l'attività di patrocinio a spese dello Stato svolta nel giudizio sull'espulsione di un cittadino extra comunitario.


In Cassazione, il ricorrente denuncia che tale liquidazione del compenso appare forfettaria, nonostante egli avesse prodotto un resoconto delle spese dettagliato, con conseguente violazione dell'art. 82, co. 1, del d.P.R n. 115 del 2002.


I giudici accolgono il motivo precisando che, nella specie, trova applicazione ratione temporis il D.M. 8 aprile 2004, n. 127, tenuto conto del tempo in cui è stata espletata l'attività professionale.

Gratuito patrocinio: niente compenso forfettario all'avvocato

Sul tema delle spese processuali, inoltre, la Cassazione ha già ribadito in diverse pronunce che, qualora la parte alla quale vanno rimborsate abbia presentato la relativa nota, è ammissibile la liquidazione globale, che recepisca l'importo complessivo indicato dal difensore, dovendosi presumere che il giudice abbia voluto liquidare le spese in conformità a detta nota.


Tuttavia, nel caso in cui non vi sia una corrispondenza tra nota e somma liquidata, il giudice deve specificare le voci riconosciute in modo da consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispetto delle relative tabelle.


L'ordinanza in esame non consente un controllo sui criteri di calcolo adottati, poiché il magistrato ha liquidato forfettariamente il compenso spettante al ricorrente, senza alcuna corrispondenza con l'importo indicato nella nota. Pertanto, il motivo di doglianza va accolto e il provvedimento annullato sul punto delle spese processuali con rinvio per un riesame.

Cass., VI civ., ord. n. 20325/2017

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