Il Tribunale di Reggio Emilia sanziona con l'improcedibilità la domanda della parte non comparsa personalmente innanzi al mediatore

di Lucia Izzo - Scatta l'improcedibilità della domanda avanzata dalla parte che, onerata per legge, non è comparsa innanzi al mediatore personalmente o a mezzo di un delegato diverso dal difensore. Invece, l'altra parte che neppure ha partecipato alla mediazione personalmente è condannata al versamento di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.


Questo è quanto stabilito dal Tribunale di Reggio Emilia, nella sentenza n. 682/2017 (qui sotto allegata) la cui pronuncia si inserisce nel solco tracciato dalla giurisprudenza, in particolare dalle ordinanze del Tribunale di Firenze del 2014.

La vicenda

Nel caso di specie (opposizione a decreto ingiuntivo), il giudice aveva ordinato alle parti, a seguito della prima udienza, di attivarsi per esperire procedimento di mediazione in quanto la causa (vertente su contratti bancari) rientrava tra le materie per le quali questa rappresenta condizione di procedibilità.

Tuttavia, all'udienza di rinvio il giudice verificava che la mediazione si era conclusa con esito negativo e che, innanzi al mediatore, avevano partecipato i soli difensori e non le parti personalmente, né un loro delegato.

Mediazione: improcedibile la domanda della parte che non compare personalmente

Tale circostanza, per il Tribunale fa scattare l'improcedibilità della domanda. Nel solco della giurisprudenza di merito, menzionata in sentenza, il giudice ritiene che le disposizioni ex art. 8 del d.lgs. 28/2010 vadano lette alla luce del contesto europeo nel quale si collocano (in particolare direttiva comunitaria 2008/52/CE).


In particolare, si impone di ritenere che la condizione di procedibilità si ritenga assolta soltanto in caso di comparsa personale della parte o di delegato di questa, diverso dal difensore, e non solo dalla presenza degli avvocati.


È la natura stessa della mediazione, sottolinea il Tribunale richiamando le conclusioni del Tribunale di Ferrara (sent. del 28/7/2016), che richiede che all'incontro del mediatore siano presenti anche e soprattutto le parti personalmente.


L'istituto, infatti, mira a riattivare la comunicazione tra i litiganti al fine di renderli in grado di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto, questo implica necessariamente che sia possibile una interazione immediata tra le parti di fronte al mediatore.


In tema di procedimento monitorio, se le parti non hanno esperito la mediazione disposta dal magistrato, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo.


Questa travolge non la domanda monitoria, ma l'opposizione stessa a causa dell'inattività delle parti che dà luogo all'estinzione del processo e, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, produce gli stessi effetti dell'estinzione del giudizio di impugnazione facendo acquisire in tal modo al decreto ingiuntivo opposto l'incontrovertibilità tipica del giudicato.


La Cassazione (n. 24629/2015), richiamata dalla sentenza, afferma che la norma del d.lgs. 28/2010 è stata costruita in funzione deflattiva e va interpretata alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo e dunque dell'efficienza processuale.


Pertanto, il meccanismo della mediazione obbligatoria tende a rendere il processo l'extrema ratio dopo che altre possibilità risultano precluse, quindi l'onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi perso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo.


Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, conclude la Suprema Corte, è dunque sull'opponente che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria perché è costui che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga. a diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale perché premierebbe la passività dell'opponente a accrescerebbe gli oneri della parte creditrice.


Nel caso di specie, conclude il Tribunale, la parte opponente tenuta ex lege ad attivare il procedimento di mediazione non ha assolto validamente al proprio onere di presenziare all'incontro fissato davanti al mediatore personalmente o per il tramite di un delegato diverso dal difensore. Tale comportamento va dunque sanzionato con l'improcedibilità.


Quanto all'altra parte, poiché anche questa è comparsa solo a mezzo del proprio legale, per i giudici ricorrono i presupposti per adottare ex art. 8, comma 4 bis, del d.lgs 28/2010 una pronuncia di condanna della stessa, ritualmente costituitasi in giudizio, al versamento dell'entrata del bianco dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.


Tribunale di Reggio Emilia, sent. 682/2017

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