Per il Consiglio Nazionale Forense, l'attesa però non può essere "eterna"…

Attesa collega avversario: la giurisprudenza del CNF

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Non attendere il collega avversario in udienza può costare caro all'avvocato. D'altro canto, però, l'attesa non può essere "eterna". È quanto ha ribadito il Consiglio Nazionale Forense, in diverse decisioni, sanzionando con l'avvertimento chi ha trattato la causa senza aspettare l'arrivo del collega di controparte, protagonista di un ritardo "incolpevole", ed escludendo invece la responsabilità disciplinare in alcuni casi.

Ecco una panoramica delle decisioni del Cnf:

Avvocato sanzionato per non aver atteso il collega con 5 minuti di ritardo

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Per il Consiglio Nazionale Forense (cfr. sentenza n. 160/2015), viola i doveri di lealtà, correttezza e colleganza, l'avvocato che nonostante venga avvertito del ritardo incolpevole del collega di controparte in udienza, chieda al giudice di dare atto della sua assenza e di trattare la causa. Così, il Cnf ha rigettato il ricorso del legale avverso la decisione del COA di Trento che gli aveva inflitto la sanzione disciplinare dell'avvertimento per non aver atteso l'arrivo del collega di controparte in udienza, nonostante fosse stato avvisato del ritardo dovuto alla foratura di uno pneumatico del veicolo con cui stava viaggiando.

Nella vicenda, il professionista pur reso edotto dell'accaduto, dopo soli 5 minuti insisteva affinchè l'udienza si tenesse ugualmente. Giunta innanzi al Cnf, la sua condotta viene giudicata non rispettosa dei doveri di comportamento fissati dal codice. L'avvocato, infatti, scrive il Consiglio, "al corrente dell'incidente occorso al difensore della controparte, non ha inteso attendere, se non per l'insignificante tempo di cinque minuti, chiedendo poi la fissazione della precisazione delle conclusioni, consapevole della circostanza che in tale modo determinava la decadenza della controparte dalla facoltà dai far sentire il testimone (oltre che la decadenza dalle ulteriori attività difensive da svolgersi prima della chiusura dell'istruttoria che la controparte avesse inteso svolgere)". Né possono soccorrere in suo favore i comportamenti degli altri avvocati, le cui asserite condotte dilatorie semmai avrebbero potuto essere sanzionate dal giudice con gli strumenti previsti dalla legge processuale ma non giustificano "certo l'iniziativa assunta dall'incolpato" che avrebbe senz'altro "potuto tenere un contegno diverso, senza con ciò mancare ai propri doveri di difesa".

Leggi in merito: "Avvocati: sanzionato chi non attende il collega avversario in udienza"

Avvertito l'avvocato che tratta la causa mentre il collega è bloccato dalla neve!

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Va sanzionato anche l'avvocato che tratta un procedimento civile, senza chiedere un rinvio, mentre il collega avversario è bloccato a causa della neve. Contravviene "ai doveri di lealtà, correttezza e colleganza l'avvocato che, pur avvertito dell'incolpevole ritardo o definitiva assenza della controparte all'udienza, discuta la causa in assenza del collega" scrive infatti il Cnf (sentenza n. 143/2016 pubblicata il 16 marzo 2017), confermando la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

È vero "che l'obbligo di colleganza è sempre sottordinato rispetto al dovere di difesa - si legge nella sentenza, tuttavia - all'avvocato, e non certamente all'assistito, spetta e compete la verifica di questo bilanciamento e della compatibilità tra le due predette esigenze, atteso che i doveri deontologici non possono essere trascurati al fine di adempiere istruzioni dei clienti".

Nella vicenda, se l'avvocato "avesse operato un ponderato bilanciamento delle contrapposte esigenze, sarebbe prevalso il dovere di colleganza ed avrebbe chiesto il rinvio dell'udienza giustificato dall'assenza del collega di controparte per le avverse condizioni metereologiche".

Leggi in merito: Avvocati: sanzionato chi tratta la causa senza il collega avversario

Avvocati: l'attesa del collega però non è eterna

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Il principio generale che si ricava, dunque, dalle decisioni del Consiglio Nazionale Forense, è il seguente: "Contravviene ai doveri di lealtà, correttezza e colleganza l'avvocato che, pur avvertito del ritardo incolpevole della controparte all'udienza, chieda al giudice di dare atto dell'assenza del collega e di trattare la causa" (cfr. Cnf, sentenza n. 160/2015; conforme, tra le altre, Cnf, n. 137/1995). A venire in gioco sono, quindi, diversi "parametri": un ritardo incolpevole, una assenza di negligenza o addirittura di una "condotta strumentale", un bilanciamento del dovere di colleganza con quello di difesa.

In presenza di una mancata comparizione del collega all'udienza con il concorso di questi parametri, sempre che non si pregiudichi per quanto possibile il dovere di difesa del proprio assistito, l'avvocato dovrebbe pertanto manifestare "tolleranza" verso il ritardo. È pacifico, infatti, scrive il Cnf che, "in applicazione dei precetti deontologici sopra richiamati, nell'ipotesi di mancata comparizione del collega all'udienza civile, l'avvocato presente dovrebbe chiedere il semplice rinvio dell'udienza e, solo ove il rinvio non venga concesso dal giudice, l'avvocato presente potrà procedere alla trattazione della causa, peraltro senza pregiudicare, per quanto possibile, il diritto della controparte di contraddire in un momento successivo".

Tuttavia, è anche vero che l'avvocato non può attendere in eterno. Il Consiglio, infatti, ha ritenuto di escludere la responsabilità disciplinare per il legale che dopo un'ora di attesa e senza che controparte avvisasse del ritardo ha trattato la causa (cfr. Cnf, sentenza n. 5/1990) e a maggior ragione, in una vicenda dove il collega si era reso colpevole di un ritardo di 2 ore (cfr., Cnf, sentenza n. 13/2002).


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